Modulistica per il rilascio del passaporto
QUESTURA DI CUNEO
Divisione Polizia Amministrativa e di Sicuerezza
Ufficio Passaporti
Piazzetta Raimondo Usmani, 1 12100 Cuneo
e-mail dipps123.00n0@pecps.poliziadistato.it
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO E DELLA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO
Il documento
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale (10 anni). Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini italiani, dalle Questure e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la digitalizzazione della fotografia e delle impronte digitali del titolare. Queste utilizzate verificate nel momento in cui si effettua l'ingresso in uno Stato estero.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per le sotto elencate categorie:
- Minori di anni 12;
- Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.
I minori devono essere dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l'iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani la normativa (estesa anche alle carte d'identità rilasciate dai Comuni) prevede che i passaporti per minori abbiano due diversi periodi di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la corretta identificazione del minore ai controlli di frontiera.
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale;
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale.
La procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento del 12° anno di età.
Come e dove presentare la domanda
Per presentare una domanda necessita la consultazione del sito "Agenda passaporto online", https://passaportonline.poliziadistato.it/, il servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. La domanda per il rilascio può essere presentata, secondo quanto disposto dalla legge 21 nobembre 1967 n. 1185 art. 6, presso la Questura - Ufficio Passaporti del luogo di residenza, di domicilio eletto, ovvero di dimora (che dovrà essere provata e successivamente verificata). Di seguito le sedi della provincia di Cuneo:
- la sede centrale di Cuneo;
- le sedi distaccate di:
- Alba;
- Bra;
- Ceva.
Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge, ci sono alcune condizioni ed in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in un comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio, poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che verrà richiesto alla Questura di residenza.
Richiesta di passaporto all'estero
I cittadini italiani residenti, ovvero domiciliati, all'estero che devono richiedere il passaporto devono consultare il sito del ministero Affari Esteri e richiedere l'emissione al proprio ufficio consolare.
La documentazione da presentare
- Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni).
- Un documento di riconoscimento valido in originale ed una fotocopia dello stesso documento da allegare alla richiesta.
- 2 fotografie formato standard ICAO (35mm X 40mm) identiche e recenti (senza indossare occhiali, con bocca chiusa e con lo sfondo della fotografia bianco).
N.B. Per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente, altrimenti l'Ufficiale non potrà procedere poiché non potrà verificare che la foto ritragga la persona che lo richiede. Eccezione ammessa per i minori di anni 12 per i quali (non necessitando l'aquisizione delle impronte digitali), se non presenti all'atto della presentazione dell'istanza, è ammessa la presentazione di una fotografia autenticata dal Comune o Notaio.
- La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento, eseguito nell'anno solare della richiesta, va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, riportando nella voce "eseguito da" il nominativo del titolare del passaporto.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. Si ricorda che per i minori il bollettino va intestato al minore. - Un contrassegno telematico da € 73,50, acquistabile sempre nelle rivendite di valori bollati.
- Se si ha già un passaporto e se ne richiede uno nuovo, a causa di deterioramento o scadenza di validità, deve essere consegnato unitamente alla documentazione. In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia.
Richiesta di passaporto per figli minori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario, inoltre, presentare l'assenso di entrambi i genitori (non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati) unitamente alla fotocopia del documento di entrambi i genitori.
I genitori devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare o, nel caso di sentenza di separazione, che l'affido del minore sia espressamente dichiarato "super esclusivo" ex art. 337 quater del C. C..
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi allo sportello, il richiedente può allegare l'atto di assenso all'espatrio firmato (ai sensi del DPR 445 del 2000) accompagnato dalla fotocopia del documento del genitore assente firmato. Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
Nel caso in cui l'altro genitore sia extracomunitario e non è presente in Italia, allora si dovrà recare presso l'autorità Consolare italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso all'espatrio che verrà spedito in Italia dall'Ufficio diplomatico. Se residente in Italia, dovrà allegare anche la fotcopia del permesso di soggiorno.
I genitori verranno iscritti sul passaporto del minore sino al compimento del 14° anno di età, ed avrà validità ai soli fini dell'accompagnamento.
Consegna del documento
Una volta richiesto il passaporto con la consegnata la documentazione completa, il documento verrà rilasciato in pochi giorni e comunque nei 15 giorni lavorativi, come previsto dall'art. 8 della legge nr. 1185 del 21 novembre 1967, salvo motivi ostativi soggettivi, che comportano maggior tempo di istruttoria. E' possibile far ritirare il passaporto da una persona maggiorenne di propria fiducia, comunicandone il nominativo direttamente allo sportello, ovvero con successiva delega olografa specifica, allegano una fotocopia firmata del proprio documento d'identità, che verranno consegnati allo sportello al ritiro.
Il delegato dovrà sempre presentare la fotocopia del proprio documento d'identità.
Servizio passaporti a domicilio
Il cittadino che ne farà richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 9,53 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane.
Vediamo come funziona:
al cittadino che intende fruire del servizio verrà richiesta la compilazione del destinatario sulla busta di Poste Italiane, per il corretto recapito del passaporto
- al cittadino verrà consegnata la stampa della ricevuta contenente anche il numero di riferimento dell'assicurata riportato sulla busta cos' da poterne tracciare la spedizione sul portale di Poste Italiane.
- In caso di mancata consegna:
- in caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di mancata consegna e decorsi 30 giorni senza ritiro il documento sarà riconsegnato all'Ufficio passaporti emittente. Per il ritiro alla Posta entro i 30 giorni vale la procedura standard per il ritiro di posta registrata (riconoscimento del destinatario o di altra persona con delega e fotocopia del documento firmata);
- in caso di indirizzo errato Poste Italiane riconsegnerà il documento all'Ufficio passaporti emittente;
- in caso di smarrimento della busta, Poste Italiane rimborserà € 50 al cittadino e dovrà pagare nuovamente il solo bollettino di € 42,50 per ottenere un nuovo libretto.
Espatrio con carte di identità
Sono valide per l'espatrio verso Paesi UE le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO.
Ricordiamo purtroppo che nelle frontiere estere vengono quasi sempre sollevate eccezioni sulla regolarità delle carte di identità rinnovate solo con il timbro. Consigliamo pertanto di munirsi di altro documento (es. passaporto) per evitare spiacevoli rifiuti.
La dichiarazione di accompagnamento
I genitori, o chi esercita la responsabilità tutoria, di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della Questura.
Per presentare una domanda necessita la consultazione del sito "Agenda passaporto online", https://passaportonline.poliziadistato.it/, il servizio della Polizia di Stato per richiedere online la dichiarazione di accompagno.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceao la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che:
- Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
- Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
- ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio(da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
- il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
- la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
- nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.
Cambio di residenza sul passaporto
Premesso che riportare il cambio del comune di residenza sul passaporto non è obbligatorio,nel caso in cui lo si volesse effettuare occorre presentare, allo sportello dell’ufficio passaporti senza prenotazione, una richiesta utilizzando il pre-stampato “modulo per la richiesta di passaporto”, spuntando al fondo della pagina la voce “cambio residenza” corredata dal passaporto da aggiornare e la fotocopia di un documento d’identità.
Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia
Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
Lasciapassare
Il lasciapassare è un documento costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare). Il lasciapassare è valido fino ai 15 anni del minore italiano. Giova ricordare che il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 10 comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l'espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l'istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.
Informazioni
I passaporti individuali con durata decennale rilasciati ai minori anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009) sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Aggiornato al 10/03/2023