Novità legislative in materia di detenzione armi. Decreto Legislativo 29 settembre 2013, nr. 121
Si informa che il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr. 121, entrato in vigore il 5 novembre 2013, ha introdotto alcune novità legislative in tema di detenzioni armi.
In particolare si segnala che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, chiunque detiene armi, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi in corso di validità, deve presentare, ogni sei anni, certificazione medica prevista dall'articolo 35 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che non sia stata già prodotta nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013.
Si informa altresì, che la mancata presentazione del certificato medico, che viene rilasciato dalle Autorità Sanitarie Pubbliche, autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39 T.U.L.P.S.