Questura di Cremona

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Rilascio Passaporti

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Rilascio del passaporto. Assenso esplicito dell'atro genitore.

In risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Giustizia in merito alla corretta applicazione dell'art.3 della Legge 21 novembre 1967 nr. 1185, l'Ufficio Legislativo del predetto Dicastero ha inviato le direttive di seguito elencate, già peraltro attuate da questo Ufficio.

1) In merito al quesito sulla necessità, in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori, di ottenerre l'assenso di entrambi i genitori nell'ipotesi ex art. 3 lettera a) della legge 1185/1967, oppure di procedere sulla base del solo assenso da parte del genitore convivente che esercita in via esclusiva la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 317 bis del codice civile, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche il consenso dell'altro genitore non convivente.

2) In merito al quesito sulla necessità, in caso di istanza di rilascio del passaporto effettuato dal genitore non convivente con figli naturali, di acquisire l'assenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 3, lettera b) della legge 1185/67, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario anche per tale fattispecie l'acquisizione del consenso dell'altro genitore naturale seppur non convivente.

3) in merito al quesito sulla necesità di acquisire l'atto di assenso di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge 1185/67 ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto necessaria l'acquisizione dell'atto di assenso ad ogni istanza di passaporto, a prescindere dalla presenza del reciproco consenso prestato dai coniugi in fase di separazione legale. Tale soluzione sembra più rispettosa della volontà del legislatore di tutelare in modo efficace i figli minori e tiene conto della natura dei rapporti tra genitori e figli altrechè degli assetti familiari soggetti anche a rapidi mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori.

Ciò premesso, giova evidenziare che le finalità delle disposizioni in esame sono quelle di predisporre particolari garanzie nei confronti dei minori che intendono espatriare, considerati i rischi cui possono andare incontro allontanandosi dal proprio paese; al contempo si è inteso evitare che uno dei due genitori possa portare con sé definitivamente il minore all'estero per allontanarlo dal paese oltre che dall'altro genitore.


02/05/2012

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