Articolo 40 del D.L. 20 gennaio 2012. Disposizioni in materia di carta d'identità
Articolo 40 del D.L. 20 gennaio 2012, n.1 - Disposizioni in materia di carta d'identità.
Come è noto, l'articolo 40 del decreto - legge 20 gennaio 2012, n.1, ha introdotto alcune disposizioni in materia di carte d'identità.
Il comma 2, lettera b), dell'articolo 40, che sostituisce l'articolo 3, quinto comma, del citato Regio Decreto, prevede che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dai minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".