Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune modifiche normative al testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.104, che entrerà in vigore il 14 settembre p.v., ed in particolare quelle che riguardano i detentori di armi: In virtù delle modifiche apportate all’art.38 T.U.L.P.S., è stata introdotta la verifica periodica, ogni cinque anni, della permanenza dei requisiti psicofisici in capo ai detentori di armi che non siano titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità. Gli interessati dovranno quindi produrre la certificazione medica di cui all’art.35 comma 7 del T.U.L.P.S. entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto di che trattasi, pertanto entro il 14 settembre p.v., ovvero nei sessanta giorni successivi alla diffida da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza competente. La mancata presentazione del certificato medico nei termini prescritti potrà comportare la segnalazione degli interessati alla Prefettura di Cremona, per l’eventuale adozione del provvedimento di divieto detenzione armi ex art.39 T.U.L.P.S..
Nuove norme relative al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
29/08/2019