Il D.L. 4 ottobre 2018 nr. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 nr. 132, ha introdotto, per finalità di prevenzione del terrorismo, delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio degli autoveicoli.
In particolare, l'art. 17 del citato decreto ha introdotto l'obbligo per gli esercenti delle imprese di autonoleggio dei veicoli senza conducente di comunicare alle Questure i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un veicolo, ovvero dei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992 nr. 285.La materia è regolamentata anche dal D.M. 29 ottobre 2021, pubblicato sulla G.U. nr. 282 del 26.11.2021, che ha previsto le modalità tecniche attraverso le quali gli esercenti di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 nr. 481, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il car-sharing.
Le società di noleggio con più agenzie sul territorio nazionale si occuperanno della trasmissione per conto delle proprie sedi secondarie, unità locali, filiali e/o agenzie collegate, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie. PERTANTO, IN QUESTO CASO, LE CREDENZIALI DOVRANNO ESSERE RICHIESTE ALLA QUESTURA COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ NOLEGGIATRICE.
Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata “CaRGOS”, fruibile su rete internet all'indirizzo https://cargos.poliziadistato.it .
La comunicazione dei dati deve essere contestuale alla stipula del contratto di noleggio e, comunque, va fatta con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
Gli esercenti delle attività di noleggio, con sede legale nella Provincia di Cosenza, anche per conto delle proprie sedi secondarie o filiali/Agenzie presenti nello Stato, devono produrre apposita istanza alla Questura di Cosenza inviando la seguente documentazione:
- RICHIESTA DI ADESIONE compilata in tutte le sue parti e firmata dal Legale Rappresentante;
- COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- VISURA CAMERALE ORDINARIA;
- S.C.I.A. - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA AL COMUNE NEL CUI TERRITORIO E' PRESENTE LA SEDE LEGALE DELL'ESERCENTE DELL'IMPRESA DI NOLEGGIO.
La documentazione completa dovrà poi essere inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it , per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 09848980750 - dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it .
La trasmissione mediante posta elettronica consente una migliore gestione della documentazione e di conseguenza una più celere elaborazione e definizione della pratica di accreditamento al portale.
La Questura di Cosenza, ricevuta la documentazione, procede all'accreditamento della società di noleggio autoveicoli sul portale “CaRGOS” e le credenziali verranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Legale Rappresentante nella richiesta di adesione al servizio.
N.B. Il termine per rilasciare le credenziali è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della pratica completa di tutta la documentazione necessaria.
Per ogni dubbio consultare i manuali utente che possono essere reperiti al seguente link:
https://cargos.poliziadistato.it/Cargos_Portale/SupManuali.aspx