Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, in vigore dal 14.09.2018, ha previsto l'obbligo, nei confronti di tutti i detentori che non siano titolari di un porto d’armi in corso di validità
Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, in vigore dal 14.09.2018, ha previsto, nei confronti di tutti i detentori che non siano titolari di un porto d’armi in corso di validità, l'obbligo di presentazione entro il 14 settembre 2019 del certificato medico attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma 7 del T.U.L.P.S. per il rilascio del nulla osta all'acquisto/detenzione di armi, salvo che non sia stato già prodotto nei cinque anni antecedenti.
Il certificato medico in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente ASL) o da un medico militare (della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, in quanto ad esso equiparato); dallo stesso deve risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico di data non anteriore a tre mesi rilasciato dal medico di fiducia.
Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Dal 15 settembre 2019 gli uffici di Pubblica Sicurezza invieranno una diffida ai soggetti inadempienti, che avranno ulteriori due mesi per presentare il certificato medico; la mancata presentazione della prescritta certificazione medica entro detto termine potrà comportare il ritiro delle armi.
Si invitano tutti gli interessati a presentare al più presto il certificato in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza (Questura di Como- Ufficio Armi della Divisione P.A.S.I. oppure Stazione Carabinieri- se le armi sono denunciate nei comuni della provincia).
Qualora il detentore di armi non fosse più interessato al possesso delle stesse potrà cederle, verificando preventivamente che l’acquirente sia in possesso di idoneo titolo di Polizia, oppure potrà rivolgersi all’ufficio di pubblica sicurezza territorialmente competente per il versamento e la successiva distruzione del materiale detenuto.
Si ricorda che le armi ed il munizionamento detenuto non potranno comunque essere trasportati al di fuori del luogo di detenzione senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione al trasporto, da richiedere al competente ufficio armi.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti con le seguenti modalità:
Ufficio Porto d’armi Questura di Como
- il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero di telefono 031.317327;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata armiesplosivi.quest.co@pecps.poliziadistato.it;
- per accedere all'ufficio porto d'armi è necessario fissare un appuntamento seguendo le modalità sopra riportate.
Si coglie l’occasione per ricordare che le comunicazioni di detenzione di armi o munizioni devono essere effettuate, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre le 72 successive alla materiale disponibilità delle armi o munizioni e parimenti la comunicazione di cessione delle stesse.
Negli stessi tempi, e con le stesse modalità, dovrà altresì essere denunciata la variazione del luogo di detenzione.
Nel caso di decesso del detentore, gli eredi, al fine di non rischiare di incorrere in possibili violazioni di legge, devono riferire all’autorità l’avvenuta scomparsa del congiunto e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi.