In occasione dell’incontro di calcio “Chieti F.C 1922- L’Aquila 1927” disputatosi in data 19.07.2023 presso lo stadio “Angelini” di Chieti sono stati accesi diversi fumogeni ed alcuni petardi. Alcuni di essi sono stati lanciati in direzione del campo da gioco provocando il danneggiamento della pista di atletica. Le attività investigative poste in essere hanno permesso di individuare 7 soggetti responsabili di tali comportamenti “contra legem”.
Il Questore di Chieti Dr. Aurelio Montaruli ha pertanto emesso 7 provvedimenti di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi siti nel territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni calcistiche, comprese le sedute di allenamento. Sei provvedimenti hanno la durata di anni uno ed un provvedimento ha la durata di anni cinque. Il Questore, in quest’ultimo caso, ha altresì prescritto al destinatario del provvedimento l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio di polizia durante le partite che la squadra di calcio dell’Aquila denominata “L’Aquila 1927” disputerà nel campionato, nei trofei, nelle coppe e nelle amichevoli -prescrizione convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari-. Tali provvedimenti sono stati adottati in considerazione di quanto stabilito dal combinato disposto dagli artt. 6 e art 6-ter della Legge n.401/1989 che prevedono la possibilità di applicazione del DASPO nei confronti di chiunque nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque, atti ad offendere.