CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI - nuove disposizioni normative
Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - nuove disposizioni normative
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in attuazione della direttiva 2008/51/CE (a modifica della direttiva 91/477/CEE) relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Nell'obiettivo di conciliare le esigenze della libera circolazione delle armi sul mercato interno con quelle di protezione della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, il D.L.gs. 204/2011, in coerenza con i principi ispiratori della normativa comunitaria, modifica la vigente normativa italiana in materia di armi aggiornando e, in parte sostituendo, singoli articoli di legge interessati.
Alcune delle nuove norme sono in vigore dal 1° luglio 2011, mentre altre hanno carattere di previsione ed entreranno in vigore a seguito dell'emanazione di appositi Decreti Ministeriali di attuazione, e dell'aggiornamento dell'attuale Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, essendo stato modificato in diversi articoli.
Nel D.L.gs. 204/2011 vengono ridefiniti i termini "arma da fuoco", "parte", "munizione", " tracciabilità", e l'attività di "armaiolo", e si contempla, per la prima volta, anche quella di "intermediario" di armi e munizioni. Nella definizione di "parte" di arma da fuoco viene inserito il "silenziatore", prima considerato accessorio. Alcune norme riguardano più specificatamente i fabbricanti di armi e gli armaioli.
In sintesi, alcune tra le più importanti disposizioni in vigore dal 1° luglio 2011 riguardano:
la Carta europea d'arma da fuoco che potrà essere richiesta, oltre che dai residenti, anche dai cittadini dell'Unione Europea domiciliati in Italia, purché già titolari di licenza di porto d'armi. la domanda di rilascio della carta deve essere presentata al questore della provincia di domicilio;
la Denuncia della detenzione di armi che deve essere effettuata entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità. La denuncia riguarda tutte la armi comuni, siano esse armi da sparo che bianche proprie, le singole parti di arma da fuoco, compresi i silenziatori, le munizioni finite e le materie esplodenti di qualunque genere, compresa la polvere da sparo.
Resta confermato l'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma, comprese le munizioni e le materie esplodenti, in luogo diverso da quello indicato in precedenza all'autorità di polizia;
la Licenza di porto d'armi, per la quale a corredo della prima istanza, deve essere presentato il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi conseguito presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale. L'esenzione dall'accertamento della capacità tecnica per coloro che hanno prestato servizio militare opera solo se il medesimo servizio è stato prestato nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima domanda per ottenere tale licenza;
il Tasporto di parti di armi comuni da sparo per il quale viene escluso l'obbligo della comunicazione per il trasporto dei caricatori e dei semilavorati (intesi per tali le parti di arma che, per poter essere assemblate sull'arma e garantirne il funzionamento, necessitano di ulteriori lavorazioni meccaniche). Qualora i caricatori siano considerati parti dell'arma nello Stato di destinazione e sia, pertanto, richiesta ai fini dell'importazione un'autorizzazione da parte dello Stato di origine, il Questore rilascerà una opportuna attestazione;
il Numero di cartucce che può essere detenuto per i fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte non può essere superiore a 200.
Nel D.L.gs. 204/2011, vengono ridefinite le sanzioni e misure delle ammende per i contravventori, ed è sancito, tra gli altri, il divieto di porto degli "storditori elettrici" ed altri analoghi apparecchi in grado di erogare un passaggio di corrente elettrica nel corpo umano.