Carta di Identità ai minori valide per l'espatrio
Carta di Identità ai minori valide per l'espatrio
Sopresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità
Nel Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14 maggio 2011, è contenuta la disposizione che autorizza il Sindaco al rilascio della carta d'identità valida anche ai fini dell'espatrio per i minori di anni quindici aventi nel comune il requisito della residenza o della dimora.
A seconda dell'età del minore la carta di identità ha validità diversificata:
- ai minori di anni tre sarà rilasciato un documento con validità triennale;
- ai minori con età compresa fra i tre e i diciotto anni sarà rilasciato un documento con validità quinquennale.
I minori di anni quattordici potranno usare la carta d'identità ai fini dell'espatrio solo a condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso in cui il minore viaggi in compagnia di persona diversa, l'accompagnatore dovrà essere esattamente individuato, su una dichiarazione rilasciata e sottoscritta da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, che verrà convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari, nel caso di rilascio all'estero.
La norma precisa, inoltre, che i minori di età inferiore a dodici anni sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali.