Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso su molte scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni prorogandone la validità, e sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi finalizzati al loro rilascio o rinnovo.
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La legge 24 aprile 2020, n.27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge.
Tra i procedimenti amministrativi, sui quali incide la norma, rientrano i seguenti:
Permesso di soggiorno
La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.
I permessi di soggiorno, i nulla osta dei cittadini e i titoli di viaggio di cittadini di Paesi terzi, in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020, tale validità si applica ai:
- permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
- permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
- permessi di soggiorno per lavoro autonomo
permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare
- permessi di soggiorno rilasciati allo straniero da uno stato membro dell’Unione Europea
- permessi di soggiorno per motivi di studio
- permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
- permessi di soggiorno per lavoro stagionale (escluso per il settore dell’agricoltura e pesca)
- Nulla osta per il ricongiungimento familiare
- Nulla osta per lavoro stagionale
- Nulla osta per lavoro per casi particolari art. 27 D.L.gs. 289/98
- Nulla osta per volontariato art. 27-bis D.L.gs. 289/98
- Nulla osta per ricerca scientifica art. 27-ter D.L.gs 289/98
- Nulla osta per lavoratori altamente qualificati (Blu Card UE) art. 27- quater D.L.gs. 289/98
- Nulla osta per trasferimenti intra-societari art. 27- quinquies D.L.gs. 289/98
- Nulla osta per stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato della UE art. 27- sexies D.L.gs. 289/98
- documenti di viaggio dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato.
Inoltre, sono prorogati fino al 31 agosto 2020
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da “studio” a “lavoro subordinato” e da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”.
Le domande per i rinnovi possono essere presentate dopo il 15 giugno 2020.
Carta e documenti d’identità
Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
Patente e revisione del veicolo
La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.
La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.
La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
Assicurazione auto
Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.
Attestato per guidare l’autotreno in scadenza
Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stata prorogata la validità sino al 29 ottobre 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, fatte salve eventuali future modifiche.
Alcuni esempi:
- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
- l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds
Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza
Il ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
Sospensione dei termini di altri procedimenti amministrativi
La norma riguarda anche i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.” “Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione”.
notizia aggiornata al 18 maggio 2020