Questura di Catanzaro

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Entro il 13 settembre 2019 i detentori di armi devono presentare il certificato di idoneità psico-fisica che deve essere rinnovato ogni 5 anni

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La Questura di Catanzaro ricorda che tutti detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, dovranno produrre, entro il 13 settembre 2019, certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all'art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S. ( Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

 

 

 

La norma è contenuta nel Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104, entrato in vigore il 14 settembre 2018, in attuazione alla direttiva UE 2017/853 in materia di armi.

La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal Settore Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale o dall’ambulatorio di Medicina Legale del Policlinico Universitario, da un medico militare, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.
 

La certificazione medica va prodotta all'Ufficio di Polizia o alla Stazione Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e dovrà essere presentata ogni 5 anni.

Qualora il detentore di armi risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo della presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Inoltre, dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 104/18,  la licenza di porto di fucile ha una validità di anni cinque e non più di anni sei.

La mancata presentazione del certificato medico comporterà il ritiro delle armi a seguito di specifico provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Si rammenta che la comunicazione di detenzione e/o la comunicazione di cessione delle armi deve essere effettuata entro le 72 ore successive alla materiale disponibilità delle stesse, recandosi presso i competenti uffici, o con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure con invio telematico utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

Il cambio del luogo di detenzione delle armi deve essere denunciato negli stessi modi e nei tempi indicati per l'acquisto.

In caso di morte di un possessore di armi, gli eredi devono, entro le 72 ore successive al decesso, comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza l'avvenuta scomparsa del loro parente e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi.

Nel caso in cui uno o più eredi volessero prenderle in carico, devono farne richiesta al Questore  per il rilascio di Nulla Osta. Qualora gli eredi siano già in possesso di  titolo valido possono prendere in consegna le armi e farne immediata denuncia di detenzione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se invece gli eredi volessero cederle o venderle a terze persone, devono accertarsi che queste ultime abbiano un  titolo per la loro acquisizione e darne comunque avviso all'Autorità di P. S.

Infine nel caso in cui tutti gli eredi non volessero prendere in carico le armi o cederle a terzi, sempre entro le 72 ore bisogna darne avviso agli Uffici della Polizia di Stato o Stazioni dei Carabinieri, che  provvederanno a prendere in carico le armi per la loro distruzione.

Per ulteriori informazioni contattare:

 

Approfondimenti in materia di Armi, aggiornati al Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104, sono contenuti nella Carta dei Servizi della Questura di Catanzaro.


19/07/2019

14/11/2024 10:30:00