Questura di Caltanissetta

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Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti.

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Art. 100 TULPS: bar di Porto Viro chiuso per 15 giorni

Artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti. Artt.  68,  69 e 80  del  T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

A seguito delle modifiche degli artt. 68 e 69 del  T.U.L.P.S.- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (all. n.1),  introdotte dall’art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n.91, che ha previsto – in relazione agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (c.d. “spettacoli dal vivo di portata minore”), la possibilità di sostituire la licenza di polizia con una S.C.I.A. presentata al Comune, a seguito di richiesta di chiarimenti circa l’applicazione nella Regione Sicilia dei nuovi commi introdotti, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale -, con nota 557/PAS/UO19122/13500.A(8) del 19/11/2013 ha comunicato che in Siciliain mancanza di norme di attuazione dello Statuto Speciale, la titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. fa tuttora capo  al QUESTORE e non ai Comuni”. Pertanto, non trovano applicazione nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni previste dall’art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 che, come è noto, avrebbero dovuto determinare le modalità di trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa alla stessa Regione, alle Province ed ai Comuni in essa esistenti.  

Si è riscontrato che vari locali della Provincia, sia al chiuso che all’aperto, vengono adibiti a locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, trattenimenti danzanti ecc.), o piccoli trattenimenti, quali piano bar,   senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti competenti.

Si delinea, quindi, la  procedura per espletare le suddette attività:

Pubblici esercizi con piccoli trattenimenti - intrattenimento musicale - piano bar – diffusione sonora 

La  disciplina dell’esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell’ordine,  della sicurezza e della quiete pubblica.

L’articolo 13 del decreto legge 9.02.2012  n. 5  (Decreto Monti) apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.); in particolare, viene abrogato l’articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall’art 86.

Ne consegue che non è più necessario ottenere licenza  di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi.

Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l’esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre:

  • nel locale o all’esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente  allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
  • l’attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • che l’ingresso del pubblico sia  libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
  •  che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze  mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso i pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato fermo restando la necessità di presentare la  S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune del luogo in cui verrà svolta l’attività ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d’uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi. Al riguardo si fa presente che il D.M. 19.08.1996 non fa rientrare fra le attività di pubblico spettacolo locali con "karaoke", che comunque è soggetto alla S.C.I.A.

E’ a questo punto che diviene fondamentale la fase dei controlli di cui all’art 16 del R. D. 773/1931 (TULPS);  infatti, solo in questa sede si potrà distinguere se l’attività viene svolta in forma imprenditoriale o semplicemente come “mero allietamento”, con la conseguenza che gli intrattenimenti di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all’articolo 86 TULPS,   continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato art. 68-69  TULPS (licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza).

Inquinamento acustico e orari

L’art. 50 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267 dispone che il Sindaco coordina e   riorganizza gli    orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Ai sensi della legge 447/95 le funzioni amministrative relative al controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal comune territorialmente competente. In base all’art. 90 della L.R. 6/01, l’autorità Giudiziaria e il Comune si avvalgono dell’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), al fine di accertare l’eventuale superamento dei livelli di accettabilità delle immissioni sonore e quindi la violazione delle relative norme, solo quando verrà verificato l’adempimento da parte dell’esercente delle norme in  materia di inquinamento acustico ovvero il rispetto dei limiti di immissione di rumore in ambiente esterno. L’ARPA verificherà, all’occorrenza, le relazioni fonometriche nelle quali venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, concernente i limiti di emissione acustica all’interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di diffusione musicale, e del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai limiti di immissione  di rumore in ambiente esterno. Entrambi le relazioni e relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica iscritto ai sensi del D.P.C.M. 31/3/1998 al relativo albo regionale dell’Assessorato al Territorio e Ambiente.

In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica  potrà trovare applicazione l’art. 659 del codice penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (contravvenzione, procedibile d’ufficio, previsto il sequestro delle apparecchiature).

A tal proposito il COMUNE DI CALTANISSETTA con ordinanza n.33 del 22 luglio 2016 ha emesso il  “Regolamento della  diffusione sonora e dei piccoli trattenimenti musicali”, il cui contenuto si richiama integralmente (all. n.1), dove ha disciplinato le diffusioni sonore nei pubblici esercizi, tenuto conto anche del contenimento dell’inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell’ambiente. Mentre con  ordinanza n.31 del 22 luglio 2016 avente per oggetto “Liberalizzazione con limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi” ha disciplinato gli orari dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (all. n. 2).

In particolare ha stabilito che nei pubblici esercizi, circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all’interno che all’esterno, chiusi o all’aperto, le diffusioni sonore possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari e non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995:

  • 1 giugno fino al 30 settembre:

da DOM. a GIOV.  dalle ore 10,00 alle ore 00,30 del giorno successivo;

da VEN.   a SAB. dalle ore 10,00 alle ore 01,30 del giorno successivo;

giornate festive infrasettimanali, giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla DOM.  al GIOV. fino alle ore 1,30;                              

  • 1 ottobre  fino al  31 maggio:

da DOM. a GIOV.  dalle ore 10,00 alle ore 24,00;

da VEN.   a SAB. dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;

giornate festive infrasettimanali, giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla DOM.  al GIOV. fino alle ore 1,00.

Deroghe al suddetto limite di orario possono essere stabilite con ordinanza sindacale in occasione di particolari festività, quali 15 agosto, 29 settembre, carnevale, natale e altri festeggiamenti.

La stessa Ordinanza stabilisce la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, corredata da una valutazione di impatto acustico  (VIAC) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l’utilizzo di impianti inidonei a superare i limiti di rumore fissate dalle norme vigenti,  differenziando i limiti di emissione per i  pubblici esercizi con presenze di residenze nello stesso edificio e i  pubblici esercizi con allietamento esterno.

Viene, altresì, specificata la documentazione da presentare, in occasione di eventi particolari, per fare uso di diffusione sonora che supera i limiti di legge, e  la finalità di “allietamento” di  tale attività, complementare all’attività di somministrazione di cibi e bevande.

Infine viene indicata la sanzione prevista, salvo che il fatto non costituisca reato,  in caso di trasgressione alle prescrizioni dell’ordinanza ed ai  limiti di orario (sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, art. 9 legge 447 del 25/10/1995); se le emissioni sonori superano i limiti di rumorosità, di cui al DPCM 14/11/1997 e del 16/4/1999,  è prevista la  sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00.

L’ordinanza di cui sopra non disciplina l’avvio e lo svolgimento delle attività permanenti o stagionali di discoteca e intrattenimento danzante, ossia le attività viene svolta in maniera continuativa e prevalente anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande e per le quali necessitano di apposita licenza ex art.68 e 80 TULPS, ma ne indica l’orario di esercizio:

      1 giugno fino al 30 settembre  fino alle ore 3,00;

      1 ottobre  fino al  31 maggio fino alle ore 2,00.                  

Locale di pubblico spettacolo o  trattenimenti danzanti con licenza di tipo permanente

L’art. 68 del T.U.L.P.S. stabilisce che “senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti….”.

L’istanza del rilascio di licenza di polizia ex art. 68 T.U.L.P.S. prodotta dai titolari dei locali residenti nella provincia, presentata almeno 30 giorni prima dell’evento, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio e ai Commissariati di P.S. di Gela (anche per i comuni di Mazzarino e Riesi) e Niscemi (solo per Niscemi) per l’istruttoria di competenza (all. n. 3 e 4 fac-simile Istanza con l’elenco della documentazione da allegare).

Per quanto, attiene alla nuova formulazione dall’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. -, apportata dal D.P.R. 311/2001, ed alla conseguente necessità di “sostituire” il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dall’art.80 del T.U.L.P.S.  con una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. n.311/2001, giova rappresentare che il Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio – con nota del 7 maggio 2002 si è espresso nel senso che “relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad un albo professionale, mentre resta demandata alla competenza della Commissione di Vigilanza l’espressione del parere sul progetto di detti locali” ( v .art.141, comma 1, T.U.L.P.S.).

A tal proposito anche il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27/7/2005 ha chiarito, in modo inequivocabile, come la Commissione di Vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle duecento persone.

Pertanto, non appena gli Uffici di Polizia riceveranno la domanda, inviteranno l’interessato a presentare contestualmente istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, competente ad esprimere ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. e dell’art.141, 1 comma, lett. A  del Regolamento T.U.L.P.S., il parere di agibilità sui progetti relativi ai locali; sarà compito della Commissione di procedere all’esame dei progetti relativi ai locali di pubblico spettacolo, avendo cura di trasmettere ai nostri Uffici di Polizia i conseguenti atti per il prosieguo del procedimento tendente al rilascio del titolo di polizia.

Evento occasionale

In merito alle agibilità concesse dalla Commissione per un evento “occasionale”, l’art.141, comma 3, dispone che per gli allestimenti temporanei di pubblico spettacolo e trattenimento che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica dalla Commissione di vigilanza (provinciale o comunale) se quest’ultima abbia già espresso l’agibilità in data non anteriore a due anni. Al riguardo per “allestimenti temporanei” si intendono i circhi e strutture analoghe e, comunque, sul carattere "occasionale" dello spettacolo, rientra in questa fattispecie solamente il locale che organizza il pubblico spettacolo legato ESCLUSIVAMENTE AD UNA PARTICOLARE RICORRENZA e non  quello che  propone una sequenza, seppur saltuaria.

Per queste manifestazioni occasionali,  non vi e’ l’obbligo di produrre per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq,  la presentazione della SCIA presso il Comando dei VV.FF (necessaria, invece, per quelle permanenti).

Spettacoli organizzati da enti pubblici

Per quanto attiene gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo pubblico e aperto al pubblico organizzati da Enti Pubblici senza alcun scopo di lucro e fuori dall’ambito dell’attività imprenditoriale, si ribadisce che non occorre il rilascio della licenza di polizia, ma è necessaria la comunicazione agli Uffici di Polizia ai fini della predisposizione dei servizi di O.P., fermo restando l’obbligo per l’ente organizzatore di attenersi al rispetto della normativa in materia, in ordine al collaudo del palco, e delle strutture utilizzate con i relativi impianti elettrici.

Infatti, per tali spettacoli e intrattenimenti, seppur non obbligatoria la licenza di polizia, qualora vi siano strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o una delimitazione delle aree, seppur aperte al pubblico, e delle pertinenti vie di esodo, dovrà comunque intervenire la Commissione Comunale di Vigilanza nei limiti dell'art.141 del TULPS.

In particolare, se si è in presenza di allestimenti che siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, a causa del numero di attrazioni e dell’entità prevista dell’affluenza del pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è necessaria la licenza ex art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno di strutture destinate agli spettatori (v. nota Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/3/2013).

Permane, invece, l’obbligo del rilascio della licenza di polizia ex art. 68 del T.U.L.P.S. per gli spettacoli ed intrattenimenti in luogo pubblico ed aperto al pubblico organizzati da soggetti ed enti privati anche se patrocinati da enti pubblici.

Palchi

Si fa presente che con il D.M. 18.12.2012 sono stati esclusi dalle attività di pubblico spettacolo tutti i palchi indipendentemente dalla loro altezza.

Quindi in quest'ultimo caso, ad esclusione, come detto prima, del caso in cui non vi siano strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie) e/o una delimitazione di aerea, non dovrà intervenire la Commissione di Vigilanza.

Una eccezione potrebbe essere costituita da spettacoli in aree aperte al pubblico dove gli artisti richiamano un'affluenza di pubblico notevole o la tipologia e l’entità degli allestimenti sono tali che potrebbero far nascere problematiche relative sia all’ordine pubblico che alla pubblica incolumità. 

Inoltre, per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq,  condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività è la presentazione della SCIA presso il Comando dei VV.FF.

Si rammenta, infine, che la S.C.I.A. di pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande rilasciata dal Sindaco è una autorizzazione di polizia (in tal senso recita l’art. 152 del Regolamento al T.U.L.P.S., come modificato dal D.P.R. 311/2001).   Pertanto, ai fini dell’art. 86 T.U.L.P.S. debbono essere osservate le disposizioni della legge di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica da un lato e l’incolumità delle persone dall’altro  (norme del titolo I, capi III e IV, e gli artt. 100, 101 e 110 del TULPS, nonché quelle correlate del Regolamento di esecuzione del TULPS) ed i requisiti soggettivi (art. 11 TULPS).

Infine, le autorizzazioni rilasciate sono sempre e in qualsiasi momento revocabili per abuso o per motivi di ordine pubblico e, in caso di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica; gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell’intrattenimento e, se occorre, lo sgombero del locale.

I Sindaci della Provincia, qualora non abbiano già provveduto, adotteranno nel comune di competenza il Regolamento di diffusione sonora nei pubblici esercizi e gli orari di esercizio.

Le precedenti circolari in materia emanate dal Questore di Caltanissetta si intendono sostituite dalle presenti disposizioni.

Caltanissetta, 1 dicembre 2016

Bruno Megale, Questore di Caltanissetta


05/12/2016

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