Questura di Caltanissetta

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Carta dei servizi

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Comunicazione di alloggiati presso strutture alberghiere (portale alloggiati web della Polizia di Stato).

L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che gli esercenti di strutture alberghiere e ricettive (Alberghi, Pensioni, B&B, Case Vacanze, Case di cura, etc.) hanno l’obbligo di comunicare, entro le 24 ore dall’arrivo, le generalità degli ospiti delle strutture. La norma si applica, anche, a chi fornisce alloggio in tende o roulotte, ai proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, agli affittacamere, ai gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi turistico rurali, residence), nonché ai gestori di case di riposo o di cura.

L’art. 19 del D.L. 119/2018 stabilisce che gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui all’art. 109 TULPS si applicano anche ai soggetti che cedono, in locazione o sub locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni.

In particolare, il TULPS prevede per i titolari delle strutture sopra menzionate l’obbligo di: dare alloggio esclusivamente a persone munite di carta d’identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti; comunicare i dati delle persone alloggiate nei tempi e nelle forme previste dal D.M. 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di PS dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive) ed in particolare: entro 24 ore dall’arrivo, nel caso di soggiorni inferiori a 30 gg; all’atto dell’arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Pertanto, tutti i gestori delle strutture sopra menzionate, al fine di ottenere l’iscrizione al suddetto portale (http://alloggiatiweb.poliziadistato.it), dovranno rivolgersi alla Questura che rilascerà le credenziali di accesso fornendo, altresì, tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del collegamento. Una volta ricevute le credenziali sarà possibile effettuare le comunicazioni giornaliere obbligatorie tramite il portale. Per eventuali chiarimenti circa il servizio è possibile contattare il Sovrintendete Capo Calì Carmelo al numero 0934-79611, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure inviare una email PEC all'indirizzo upgsp.quest.cl@pecps.poliziadistato.it, indicando nell'oggetto "Richiesta alloggiati web".

Per velocizzare l'iter, sono stati predisposti gli appositi moduli consultabili e scaricabili in formato pdf.

Il 9 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, c.d. decreto “sicurezza bis”.

In particolare, tale provvedimento contiene all’art. 5, comma 1 una disposizione inerente i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati all’autorità di PS prescrivendo che “per i soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla Questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, deve avvenire entro sei ore anziché nell’immediatezza, come previsto dal decreto prima delle modifiche parlamentari”

Inoltre, il comma 1-bis prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle Autorità di PS e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici dei dati delle persone alloggiate.   

Alla luce di ciò, l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione entro le sei ore dall’arrivo, nel caso di soggiorni inferiori alle 24 ore, è subordinata all’adozione del decreto del Ministro dell’Interno di integrazione delle modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati.

Pertanto, in questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dell’alloggiato, per un periodo inferiore alle 24 ore, sia effettuata con la massima tempestività da parte dei titolari delle strutture assoggettate alla disciplina dell’art. 109 TULPS.

Il mancato rispetto dell’art. 109 TULPS. è punito, ex art. 17 T.U.L.P.S., con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro, con l’aggravante in caso di reiterazione del reato. Nelle ipotesi di trasgressione delle norme regolanti le comunicazioni relative agli alloggiati, gli esercenti potranno incorrere in una sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere l’attività ricettiva.


30/09/2010
(modificato il 11/11/2019)

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