Questura di Cagliari

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Smarrimenti - Cessione fabbricati

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SPORTELLO CESSIONE FABBRICATO E DENUNCE DI SMARRIMENTO

APERTURA AL PUBBLICO: La ricezione della comunicazione di cessione fabbricato e denunce di smarrimento viene effettuata presso lo sportello in via Tuveri nr. 5, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì / mercoledì / venerdì (fatta eccezione per i giorni festivi infrasettimanali).

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO

(CITTADINI Unione Europea)

(Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191)

La comunicazione di cessione di fabbricato è la dichiarazione che deve presentare chiunque ceda la proprietà o il godimento di un fabbricato o parte di esso o ne consenta, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo a qualunque altro titolo all’autorità locale di pubblica sicurezza. Per gli immobili ubicati nel comune di Cagliari, la comunicazione deve essere effettuata direttamente allo sportello oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC all’indirizzo anticrimine.quest.ca@pecps.poliziadistato.it entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, indicando l'esatta ubicazione dell'immobile nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità del cessionario. Con l'art. Art. 2 Decreto Legge 20 giugno 2012 n 79 non sussiste più l'obbligo della comunicazione stessa qualora sia stato registrato il contratto di locazione. La comunicazione, invece, deve essere ugualmente inoltrata se la locazione è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni.

 

OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO

CITTADINI STRANIERI (extracomunitari)

(articolo 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma prevede che chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando i documenti di identità in corso di validità (passaporto e permesso di soggiorno per il cittadino straniero) del proprietario dell’immobile, del cedente/lavoratore e il titolo di possesso dell’immobile (atto di acquisto, contratto di locazione ecc..)


25/02/2012
(modificato il 17/09/2021)

29/03/2024 06:13:11