Il Ministero dell'Interno ha aggiornato le indicazioni in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, dopo le novità apportate dalla legge 159/2020, di conversione del d.l. n. 125/2020, entrata in vigore il 4 dicembre 2020.
Il citato decreto ha modificato l'articolo 103 del precedente d.l. 18/2020, stabilendo che:
- gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, allo stato attuale, fino al 29 luglio 2021;
- gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tutt'ora validi e conservano la loro validità anch'essi fino al 29 luglio 2021, in virtù di quanto disposto dall'art.103 comma 2-sexies del DL 18/2020).
Pertanto, a partire dal 29 luglio 2021 tutti i titoli di polizia scaduti andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.
Inoltre, il decreto legge 125/2020 modifica anche l’articolo 104 del d,.l. 18/2020, stabilendo che i documenti di riconoscimento e di identità aventi scadenza da gennaio 2021 siano prorogati di validità fino al 30 aprile 2021.
Si evidenzia, pertanto, che la licenza di porto di fucile resterà valida fino al 29 di luglio, ma il libretto annesso alla licenza cesserà di valere come titolo equivalente alla carta d’identità il 30 aprile 2021.
Di conseguenza, ai fini dell’acquisto di un’arma, l’identità potrà essere provata solo esibendo oltre alla licenza di porto d’armi anche un altro documento di identità (carta d’identità, passaporto, patente).
AGGIORNAMENTO
PROROGA PORTI D'ARMI AL 29/10/2021
Con decreto Legge nr. 52, cosidetto Decreto Legge "riaperture" del 22/04/2021, sono state fornite indicazioni precise per una graduale ripresa delle attività lavorative e sociali nel rispetto dell'esigenze di contenimento delle diffusione delle epidemie da Covid 19.
In particolare, all'articolo 10, lo stato di emergenza è stato prorogato dall'attuale 30 aprile fino al 31 luglio. Ne consegue, che i porti d'armi scaduti dopo il 30/01/2020 sono stati prorogati nella loro validità fino ai 90 gg. successivi alla cessazione dello stato di emergenza, vale a dire fino al 29/10/2021.
La validità del libretto annesso alla Licenza come documento d'identità è, invece, prorogato fino al 30/09/2021, pertanto, qualora non sia stato rinnovato il titolo, non essendoci coincidenza tra la licenza e il libretto, è obbligatorio, ai fini dell’acquisto di un’arma, l’identità potrà essere provata solo esibendo oltre alla licenza di porto d’armi anche un altro documento di identità (carta d’identità, passaporto, patente).