Obblighi per i detentori di armi
L'art. 12 co. 2 del D. Lgl. 10 agosto 2018 n. 104 stabilisce che i detentori di armi, non in possesso di un porto d’armi valido, hanno l’obbligo di presentare ogni 5 (cinque) anni, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri presso cui hanno denunciato le armi detenute “…un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Il termine perentorio per la presentazione della certificazione medica è il 13 settembre 2019.
In caso di mancato rispetto del termine anzidetto, il possessore sarà formalmente diffidato a presentare la certificazione richiesta nei successivi 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione da parte del Prefetto di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Sono esenti dall’obbligo di presentazione della certificazione medica:
- i detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità;
- i collezionisti di armi antiche;
- i soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza.