Prevenzione del consumo di alcool da parte di minori
La diffusione del consumo di alcol da parte di minori è costantemente all'attenzione delle Autorità e dell'opinione pubblica. In relazione ad alcune recenti notizie di stampa in merito alla possibilità, in provincia, di ordinare superalcolici a domicilio anche in orari notturni, il Questore di Bolzano Lucio Carluccio, ha ritenuto opportuno imporre, con apposita ordinanza, ai responsabili delle aziende attualmente operanti sul territorio provinciale di rendere noto in maniera adeguata il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni 18 sul sito dell'azienda, su ogni piattaforma di vendita o pubblicitaria e di adottare ogni altra misura per evitare che persone minorenni possano procedere all'acquisto di bevande alcoliche. Analoghe disposizioni sono state impartite per evitare che il personale incaricato effettui la consegna di bevande alcoliche a minori degli anni 18. Sono state infine rammentate le sanzioni, anche penali, previste in caso di inosservanza della specifica normativa e dell'ordinanza del Questore. L'art. 14 ter dellaLegge 30.03.2001 n. 125 prevede, infatti, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro per la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è invece punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 Euro.La Questura informa
05/05/2014