Questura di Bolzano

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CONTRIBUTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

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NUOVE PROCEDURE

Com'è noto, dal 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Nel provvedimento vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell'autorizzazione al soggiorno, come di seguito riportato: a) euro 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; b) euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; c) euro 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a) del D.L.vo 286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione). Sono esclusi dal versamento del contributo le sottonotate categorie di stranieri: a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di ètà inferiore ai 18 anni; b) stranieri di cui all'art. 29, comma1, lett.b) del D.L.vo 286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare); c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori; d) stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; e) stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Va sottolineato che il contributo si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell'imposta di bollo, che non subiranno variazioni. L'onere del pagamento del contributo riguarderà, pertanto, le istanze presentate, a seconda della tipologia, presso gli Uffici Postali o in Questura, a partire dal 30 gennaio 2012. Per quanto riguarda le modalità relative al versamento, il decreto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati in un'unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico", disponibile presso tutti gli uffici postali. Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso il Desk informativo dell'Ufficio Immigrazione della Questura, sito in L.go Palatucci n.1, o chiamando il numero telefonico 0471947852
07/02/2012
(modificato il 15/02/2012)

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