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Novità in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Le principali modifiche di legge, in vigore a partire dal 1 luglio 2011, riguardano: - La Carta europea d'arma da fuoco: tale documento potrà essere richiesto non solo dai residenti nel territorio dello Stato, ma anche dai cittadini dell'Unione Europea domiciliati nel territorio dello Stato. I richiedenti dovranno però già essere titolari di licenza di porto d'armi ed essere in possesso di una o più armi detenute. - La detenzione di fucili da caccia: i detentori di fucili da caccia che utilizzano munizioni di armi corte potranno detenere al massimo nr. 200 cartucce e non più nr. 1500. - La denuncia di detenzione di arma prevista dall'articolo 38 del T.U.L.P.S.: concernente le armi da fuoco e le singole parti delle armi, nonché le munizioni finite o materie esplodenti di qualunque genere. Tale denuncia non dovrà più riguardare i "caricatori" delle armi da fuoco, che non sono più considerati "parte di arma" a norma di legge. Inoltre, viene previsto espressamente che la predetta denuncia debba essere fatta entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato) o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri. Per quanto riguarda le importazioni ed esportazioni di caricatori nei Paesi dove questi vengono ancora considerati "parte di arma", il Questore, al posto dell'autorizzazione necessaria nello Stato di destinazione, potrà rilasciare l'attestazione che tali caricatori in Italia non sono più considerati "parti di arma". - Gli articoli 4 e 5 della legge nr. 110/75 riguardanti il porto di armi ed oggetti atti ad offendere: è stato modificato con l'introduzione del divieto assoluto di portare, fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze, di storditori elettrici ed altri apparecchi analoghi in grado di erogare un passaggio di corrente elettrica nel corpo umano (elettrocuzione). E' stato introdotto altresì il divieto di porto, senza giustificato motivo, di strumenti riproducenti armi e dei puntatori laser o di oggetti che abbiano tale funzione, appartenenti a determinate "classi" ritenute pericolose in base alla specifica normativa CEI EN sui sistemi di puntamento laser. - La licenza prevista all'articolo 28 del T.U.L.P.S.: viene resa necessaria anche per l'assemblaggio delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse, e la sua validità viene estesa a 2 anni. - La licenza prevista dall'articolo 31 del T.U.L.P.S.: viene resa necessaria anche per l'assemblaggio delle armi o di parti di esse, e la sua validità viene estesa a 3 anni.
30/06/2011

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