Dichiarazione di cessione di fabbricato
La legge 191/78 di conversione con modificazioni del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 prevede all'art.12 che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell' immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato". L'art. 7 del decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, estende l'obbligo di segnalazione per qualsiasi forma di alloggio od ospitalità anche inferiore ad un mese, nei confronti di uno straniero (da intendersi esclusivamente extracomunitario) od apolide, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. La comunicazione contenente gli estremi previsti dalla legge va presentata a mano o mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del comune ove si trova l'immobile, Questura o Commissariato di P.S. se presenti ovvero, in caso di assenza, al Sindaco od ad altro Ufficio comunale preposto. Nel comune di Bolzano è consentito presentare alla questura la dichiarazione di cessione di fabbricato anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: "anticrimine.quest.bz@pecps.poliziadistato.it" . Sul sito internet della Polizia di Stato (http://questure.poliziadistato.it/Bolzano) è accessibile anche lo specifico prestampato da compilare con tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo imposto dalla normativa suddetta.La Polizia informa
28/01/2011