Questura di Bolzano

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Cessione fabbricati

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Modulo “Cessioni Fabbricati” sul WEB per agevolare i cittadini e possibilità inoltro con PEC.

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione di fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque ceda la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consenta l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall’art. 12 del decreto-legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione, ecc.).

La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
 

Cittadini stranieri

Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi uffici) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle entrate e i documenti di entrambi.

Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

 

Modulo Cessione di Fabbricato ITA

 

 

Per il solo Comune di Bolzano
Per evitare scomode attese agli utenti, da oggi è possibile scaricare il modulo per la Cessione dei Fabbricati direttamente dal sito della Questura di Bolzano.

E' possibile inoltre consegnare il modulo ,oltre che nei modi tradizionali quali consegna a mano o invio tramite lettera A.R. , anche inviandolo con posta elettronica certificata all'indirizzo dipps117.00R0@pecs.poliziadistato.it indicando il nr. telefonico del cedente.

Nota del Ministero relativa alle problematiche applicative della "cessione di fabbricato - cedolare secca"
L'art. 3 del D.L. 14.03.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione, all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'art.12 D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito dalla legge 18.05.1978 n. 191.

Più recentemente, l'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 n. 70, recante "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati. Premesso che sono, in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predetto locazioni e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7.04.2011, data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 23 del 2011 per quanto quanto riguarda i contratti di locazione registrati e a decorrere dal 14.05.2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011 per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso art. 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo. Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.


08/09/2021
(modificato il 16/06/2023)

21/11/2024 09:41:41