Per i cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico, si forniscono le seguenti informazioni operative, valide allo stato attuale.
I cittadini ucraini, muniti di timbro di ingresso Schengen di una frontiera diversa da quella italiana, non sono obbligati a presentare domanda di protezione temporanea o internazionale per soggiorni fino a 90 giorni dall’ingresso in Schengen, ma sono tenuti a presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia in Questura o al Commissariato di P.S. competente territorialmente in base al luogo del domicilio per rendere la dichiarazione di presenza.
I cittadini ospitanti sono tenuti ad effettuare la comunicazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Testo Unico dell’Immigrazione.
Per soggiorni superiori a 90 giorni devono presentare presso la Questura o il Commissariato di P.S., competente territorialmente in base al luogo del domicilio, domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea o, ricorrendone i presupposti, per altre motivazioni.
L’Ufficio Immigrazione della locale Questura e i Commissariati di P.S. territorialmente competenti ricevono nei seguenti giorni e orari:
QUESTURA: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.30 per effettuare la dichiarazione di presenza o per richiedere un appuntamento per presentare istanza di permesso di soggiorno.
Contatti dell’Ufficio Immigrazione al numero 0471 947596 (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30).
COMMISSARIATI DI P.S. di Brennero, Merano, Bressanone, San Candido: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30
N.B.: l’accesso agli uffici di Polizia sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, in ossequio alle vigenti disposizioni emergenziali.