Questura di Bologna

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Cessione fabbricati

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Modulo per Cessione Fabbricati

LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
  1. CHE COSA E' LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
  2. LA NORMATIVA
  3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO
  4. MODULO CESSIONE FABBRICATO pdf;
  5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
  6. DOMANDE FREQUENTI
1. CHE COSA E' LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO ? La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma. La finalità di tale adempimento è di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso. 2. LA normativa LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978)
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila (euro 103,00) a lire tre milioni (euro 1549,00). La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706. N.B. Ai sensi dell'art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di euro 206,00. 3. DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO La normativa contenuta nell'art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall'art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell'art. 7. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest'ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato. D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza (1). \
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (2) (3).

(1) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. 4. MODULO CESSIONE FABBRICATO pdf Scarica il modulo (UNIRE MODULO SCARICABILE) 5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Cessione di fabbricato Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 Chiunque cede (a)la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese (b), l'uso esclusivo (c) di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza (d), entro quarantotto ore (e) dalla consegna dello immobile (f), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato (g). a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (Proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La persona tenuta alla dichiarazione è il cedente, pertanto in caso di consegna della dichiarazione firmata dal cedente/dichiarante da parte di altra persona, dovrà essere consegnata, unitamente al modulo, la fotocopia del documento d'identità del cedente/dichiarante dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo. Nel caso in cui la dichiarazione sia compilata, sottoscritta e consegnata, a nome del cedente, da un compilatore, quest'ultimo dovrà consegnare copia della delega sottoscritta dal cedente per la redazione dell'atto, unitamente a copia del documento di identità del delegante (cedente) dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo. In qualsiasi caso in cui il compilatore sia persona diversa dal cedente, dovrà essere consegnata copia del titolo giuridico che consenta al compilatore di operare in nome e per conto altrui (procura legale, curatela, etc) Per le persone giuridiche vanno indicati i dati personale del legale rappresentante. b. La comunicazione di cessione fabbricato va presentata se il periodo di cessione è di almeno 30 giorni. c. La comunicazione va fatta solo nel caso in cui il cessionario acquisisca un uso esclusivo del bene. Se il fabbricato nella sua interezza rimane sempre nell'ambito del controllo del titolare, la denuncia non è richiesta, anche per permanenze superiori a 30 giorni. La dichiarazione di ospitalità di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 286/98 va invece fatta comunque, in qualsiasi circostanza si dia ospitalità ad un cittadino straniero (extracomunitario), indipendentemente dalla durata della stessa.

d. La comunicazione va presentataall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile. · Questura o Commissariato di P.S. del Comune capoluogo di provincia · Commissariato di P.S. nei comuni ove presente; · o, ove questo manchi, al Sindaco presso il Comando Polizia Municipale od altro Ufficio comunale preposto. La Dichiarazione presentata presso la Questura va redatta in duplice copia, mentre quella presentata ai Commissariati di P.S. od ai Comuni deve essere redatta in triplice copia. e. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. Detta comunicazione può essere effettuata anche per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale. In caso di invio per posta il cedente dovrà trattenere una copia del modulo da esibirsi, unitamente alla ricevuta postale di ritorno, quale attestazione dell'avvenuto adempimento. Si consiglia nei casi di spedizione della dichiarazione, di allegare una copia dei documenti sia del cedente che del cessionario al fine di evitare errori dovuti alla non intelligibilità dei dati trasmessi, soprattutto ove si tratti di cittadini italiani o stranieri con generalità non consuete. f. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione. Nella descrizione dell'immobile per vani si intendono le camere, sale e studi; per accessori si intendono i bagni, ripostigli, la cucina, la cantine e garages. Non sono ammesse indicazioni generiche quali "porzione di fabbricato", ed inoltre è opportuno specificare nella voce "accessori" la presenza di un eventuale garage. g. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale. Nello spazio del modulo riservato alle informazioni del soggetto che subentra va indicata la residenza precedente al trasferimento presso l'immobile, oggetto della comunicazione di cessione 6. DOMANDE FREQUENTI Domanda: Il signor Rossi è il proprietario di immobile ad uso commerciale, ed ha stipulato un
contratto di locazione il signor Verdi nell'ambito di una sua attività aziendale. Il signor Verdi cede l'azienda comprensiva del contratto di locazione in essere al Signor Bianchi. Chi deve compilare il modulo di cessione fabbricato? Risposta: Il signor Rossi, ovvero il cedente entro le 48 ore dal ricevimento della notizia della cessione dell'azienda. Domanda: la dichiarazione va presentata solo con il nome dell'affittuario o ne va fatta una per ogni membro della famiglia? Risposta: la dichiarazione va fatta dal cedente indicando quale cessionario l'affittuario, i membri della sua famiglia non acquisiscono di per sé, a loro volta, un diverso uso esclusivo. Se l'affittuario dovesse cedere in subaffitto ad altri una parte dell'immobile, in tal caso sarebbe tenuto a dichiarare, a sua volta, la sub cessione in qualità di cedente. Domanda: E' vero che la dichiarazione di cessione fabbricato può essere trasmessa anche in via telematica all'Agenzia delle Entrate? Risposta: L'articolo 1, commi 344 e 345 della legge 311/2004, Finanziaria 2005, aveva previsto che il cedente potesse compilare, in formato elettronico, la comunicazione di cessione del fabbricato inoltrandola, con modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate. Senonché, l'articolo 4 del successivo Dl 14 marzo 2005, n. 35 - convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - ha stabilito che all'articolo 1, comma 344, legge 311/2004 deve essere aggiunto il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma». Premesso quanto sopra la nuova modalità di trasmissione della dichiarazione di cessione fabbricato sarà attiva solo allorché il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Entrate avranno approvato il modello telematico della comunicazione, per ora ancora non disponibile. Domanda: ho affittato un appartamento ad uno studente con facoltà di subaffitto ad altri studenti, ed ho effettuato la dichiarazione di cessione fabbricato, chi deve provvedere per il subentro di altri studenti nell'appartamento ? Risposta: allorquando l'affittuario dovesse subaffittare ad altri studenti sarà suo onere (del conduttore-sub-locatore) provvedere alla comunicazione relativa al sub-conduttore, ove l'affittuario (sub-locatore) non vi provveda, è passibile di sanzione amministrativa. Domanda: sono nella condizione di cedere ad un familiare la mia seconda casa ad uso gratuito. Sono tenuto ad effettuare la dichiarazione di cessione fabbricato? Risposta: Si se la durata della cessione è superiore a 30 giorni Domanda: affitto posti letto in regime di settimana corta, ovvero vengono liberati al sabato ed alla domenica, ma dal lunedì ripresi dalla medesima persona, devo presentare la denuncia di cessione fabbricato? Risposta: l'affittuario paga per ricevere un uso esclusivo di uno spazio pertanto, seppure assentandosi per il fine settimana, ove la durata complessiva superi i 30 giorni, la dichiarazione di cessione fabbricato va presentata; Domanda: chi assume una colf extracomunitaria che va a convivere con il datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro stesso, è obbligato a presentare la comunicazione di cessione fabbricato? Risposta: no se non ha un uso esclusivo di almeno una parte di un fabbricato per almeno 30 giorni, in ogni caso il datore di lavoro è tenuto a segnalare all'Autorità locale di P.S. l'ospitalità fornita alla straniera ai sensi dell'art. 7 del D. Leg.vo 286/98 (a meno che ciò non sia già parte dell'impegno formalmente assunto dal datore di lavoro). Domanda: ho ceduto la nuda proprietà della mia casa, devo fare la denuncia di cessione fabbricato? Risposta: no, in quanto la fruizione dell'immobile rimane in capo all'usufruttuario

Domanda: ho venduto un immobile ad un minorenne, previa autorizzazione del giudice tutelare rilasciata ai genitori, a nome di chi devo presentare la dichiarazione di cessione del fabbricato? Risposta: la dichiarazione va presentata indicando quale cessionario il tutore legale. In nessun caso possono considerarsi "cessionari" minori o persone incapaci di intendere e di volere, in quanto l'uso esclusivo del bene è da ritenersi sussistere in capo al loro legale rappresentante che, di fatto, dispone del bene.
18/06/2009
(modificato il 19/06/2009)

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