E' attivo il nuovo servizio offerto dal portale internet denominato "Portale Imprese - Denunce infortunio sul lavoro" on-line.
Come noto gli artt. 53 e 54 del D.P.R. nr. 1124 del 30.06.1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) obbligano i datori di lavoro a denunciare all' I.N.A.I.L. ed alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato di P.S. oppure, se la località in cui è avvenuto l'incidente non è sede di Commissariato, al Sindaco), entro due giorni dall'avvenuto incidente, ogni infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico legale.La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e denuncia incompleta, prevedendo per tutti i casi, l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n° 561/93.
Il datore di lavoro può ritirare presso l' I.N.A.I.L. l'apposito modello, compilarlo e presentarlo sia all'Ente stesso che alla competente Autorità di P.S..
Dal 25 giugno 2007, concluse le prime fasi di sperimentazione, al fine di agevolare l'utenza, è attivo il nuovo servizio offerto dal portale Internet http://www.impresa.gov.it/ denominato "Portale Imprese - Denunce infortunio sul lavoro" on-line, dove sono consultabili le modalità per la compilazione e la trasmissione telematica della denuncia di infortunio sul lavoro, sia all' I.N.A.I.L. sia all' autorità di P.S..