Questura di Bergamo

  • Via Noli n.26 - 24100 BERGAMO ( Dove siamo)
  • telefono: 035276111
  • fax: 035276777
  • email: dipps111.00f0@pecps.poliziadistato.it

UFFICIO IMMIGRAZIONE

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UFFICIO IMMIGRAZIONE
 

ORARI DI RICEZIONE AGLI SPORTELLI

Lo sportello informazioni funziona esclusivamente in via telematica e telefonica. Tutte le richieste di informazioni e le integrazioni documentali da depositare vanno inviate all’indirizzo dipps111.00p0@pecps.poliziadistato.it.

L'Ufficio Immigrazione osserva il seguente orario di ricezione agli sportelli:

  • Dalle ore 8.30 alle ore 13.30: per l'acquisizione delle istanze
  • Dalle ore 14.30 alle ore 17.00: per la consegna dei permessi di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO

Permessi da richiedere direttamente in Questura:

  1. Permesso di soggiorno come familiare di cittadino italiano
  2. Cure mediche - gravidanza
  3. Coesione familiare in deroga da turismo
  4. Minore Età
  5. Assistenza minori
  6. Motivi di giustizia
  7. Vacanze lavoro
  8. Gara sportiva
  9. Status Rifugiato (primo rilascio)
  10. CASI SPECIALI a seguito di decisione della da parte della Commissione Territoriale (rilascio)
  11. Protezione speciale, a seguito di decisione della da parte della Commissione Territoriale, (rilascio)
  12. ex Motivi Umanitari (CONVERSIONE o rinnovo PROTEZIONE SPECIALE)
  13. Protezione sussidiaria (primo rilascio e rinnovo)
  14. Status Apolide (primo rilascio)
  15. Affidamento

L’appuntamento per il deposito dell’istanza deve essere fissato tramite la Questura. Per il rinnovo e l’aggiornamento l’appuntamento può essere richiesto anche presso tutti gli Sportelli Immigrazione presso i Patronati (con procedura semplificata), già abilitati all'accesso all'area dedicata del sito www.portaleimmigrazione.it, a cui ci si può rivolgere per essere assistiti anche per la richiesta di rilascio del primo soggiorno.

Pertanto lo straniero, per fissare l'appuntamento per il rinnovo o l'aggiornamento del titolo di soggiorno, potrà a sua scelta rivolgersi allo sportello accreditato a lui più comodo e fissare l'appuntamento per la trattazione della pratica presso la Questura.

All'atto di trattazione della pratica allo sportello dell'Ufficio Immigrazione, lo straniero riceverà la convocazione per la consegna del titolo di soggiorno.

Al fine di migliorare le relazioni con l’Ufficio, la richiesta di appuntamento in Questura per il deposito delle sottonotate istanze, relative al primo rilascio di:

  • Permesso di soggiorno come familiare di cittadino italiano
  • Cure mediche – gravidanza
  • Coesione familiare in deroga da turismo
  • Assistenza minori

dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo dipps111.00p0@pecps.poliziadistato.it, con oggetto IMMIGRAZIONE, utilizzando l'apposito modulo (download modulo).

Vengono ampliate le tipologie di permessi di soggiorno per i quali la richiesta di appuntamento dovrà essere inviata tramite mail.

Per il SETTORE RICHIESTA PROTEZIONE INTERNZAZIONALE

  • Rinnovo permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;
  • Rilascio/ rinnovo permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo in fase di contenzioso;
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento dello status di rifugiato;
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento casi speciali/regime transitorio;
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento della protezione speciale;  

L’utente dovrà inviare una mail all’indirizzo dipps111.00p0@pecps.poliziadistato.it, utilizzando il modulo allegato in formato pdf.

Permessi da richiedere tramite kit Postale presso gli UFFICI POSTALI abilitati - Sportello Amico o presso i PATRONATI:

  1. Lavoro subordinato, lavoro subordinato stagionale, lavoro autonomo, attesa occupazione, lavoro casi particolari (art.27 TUI)
  2. Famiglia, coesione familiare in deroga (da cure mediche)
  3. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  4. Studio
  5. Residenza elettiva
  6. Missione
  7. Tirocinio formazione professionale
  8. Ricerca scientifica
  9. Motivi religiosi
  10. Status Apolide (rinnovo)
  11. Attesa riacquisto cittadinanza
  12. Attività sportiva
  13. Adozioni
  14. Status Rifugiato (rinnovo)

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dell'Immigrazione, nell'ambito delle attività volte a snellire ed accelerare le procedure di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in formato elettronico, dall'anno 2011, ha avviato su base nazionale un sistema di convocazione automatica dei cittadini stranieri per la consegna del Permesso di Soggiorno Elettronico attraverso l'invio di sms.

Tale funzionalità comporta che il sistema informatico, successivamente all'avvenuta presa in carico da parte della Questura dei plichi contenenti i PSE prodotti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, generi automaticamente un sms diretto al numero di cellulare del cittadino straniero interessato, informandolo di recarsi in Questura per il ritiro del titolo di soggiorno.

E' quindi molto importante che lo straniero, all'atto della compilazione del kit postale di richiesta del permesso di soggiorno indichi il proprio numero di cellulare, al fine di consentire al sistema di inviare il messaggio contenente l'appuntamento per il ritiro del Permesso di Soggiorno Elettronico.

Rimane comunque attivo il sistema di consultazione on-line del permesso di soggiorno tramite l'accesso al sito istituzionale della Polizia di Stato, nella sezione Permesso di Soggiorno. [ questure.poliziadistato.it/stranieri/ ]

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs del 25.07.98 n. 286, “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Se l’immobile si trova nel Comune di BERGAMO, l’autorità competente è il Questore e la dichiarazione di ospitalità va presentata in Questura- Ufficio Immigrazione.

Se invece l’immobile si trova in provincia, la dichiarazione di ospitalità deve essere presentata in Comune, in quanto l’autorità competente è il Sindaco.

La comunicazione all’Ufficio Immigrazione della Questura deve avvenire mediante invio di mail all’indirizzo: dipps111.00p0@pecps.poliziadistato.it, con le seguenti specificazioni:

  • il campo Oggetto della mail dovrà essere così compilato:

l’oggetto deve contenere la parola ospitalità, i dati del dichiarante e dell’ospitato e dell’indirizzo dell’immobile

Oggetto: ospitalità stranieri COGNOME (maiuscolo) Nome (iniziale maiuscola) data di nascita (gg.mm.aaaa), luogo di nascita del dichiarante, COGNOME (maiuscolo) Nome (iniziale maiuscola) data di nascita (gg.mm.aaaa), luogo di nascita  dell’ospitato, luogo ed indirizzo dell’immobile,

es. Oggetto: ospitalità stranieri ROTA Ezio 01.01.50 Rho, LOPEZ Manuel 02.03.60 Lima (Perù), Bergamo via Noli 1

La mail dovrà contenere, in allegato, un unico documento formato pdf, comprendente il modulo ospitalità, e tutti i documenti richiesti: documenti di identità dell’ospitante e dell’ospitato ed il permesso di soggiorno, qualora quest’ultimo documento manchi è necessario produrre documentazione atta a comprovare la legittima permanenza sul territorio nazionale, ovvero la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d' ingresso.

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

Gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio, ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo (download modulo) ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive è sufficiente la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI SCOLASTICI

Il modulo di autorizzazione ai viaggi scolastici per gli studenti extracomunitari, nell'ambito della Unione Europea, deve essere compilato e firmato dal Dirigente scolastico.

Al modulo(download modulo) va allegata la seguente documentazione:

  1. fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità dello studente e dei genitori;
  2. fotocopia del passaporto in corso di validità;
  3. una foto formato tessera.

La documentazione va presentata alla segreteria dell'ufficio immigrazione.

TEST DI LINGUA ITALIANA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO UE

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del Testo Unico Immigrazione, i cittadini stranieri, che intendano chiedere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, devono effettuare il test di conoscenza della lingua italiana

Le domande di partecipazione al test devono essere presentate alla Prefettura/Commissariato del Governo territorialmente competente.

Solo dopo aver superato il test, il cittadino straniero potrà chiedere ed ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sono esclusi dal test in lingua italiana:

a) i figli minori di 14 anni, anche se nati fuori dal matrimonio, propri o del coniuge;

b) i cittadini stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, certificate da strutture ASL pubbliche, che possano derivare dall'età, da malattie o da handicap;

c) i cittadini stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana con livello di conoscenza non inferiore al livello A2 approvato dal Consiglio d'Europa; tali attestati devono essere rilasciati da enti riconosciuti dal Ministero degli Esteri/Istruzione (trattasi della Università degli Studi di Roma 3, per gli Stranieri di Perugia e Siena e della Società Dante Alighieri);

d) i cittadini stranieri che hanno frequentato corsi di lingua italiana presso i centri provinciali dell'istruzione per gli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della Legge nr. 296/2006;

e) i cittadini stranieri che hanno studiato in Italia, conseguendo il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, oppure che frequentano un corso di studi, un dottorato o un master universitario presso un'università italiana legalmente riconosciuta;

f) i cittadini stranieri che sono entrati in Italia ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico Immigrazione comma 1, lett. a (lettori universitari), lett. c (professori o ricercatori universitari), lett d (traduttori o interpreti) e lett. q (giornalisti ufficialmente accreditati).

La documentazione che comprova il diritto di esclusione dal test può essere allegata alla domanda del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, entrato in vigore il 09 giugno 2018, è stato rideterminato l ’importo dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato del N.04487/2016 aveva annullato il Decreto Ministeriale del  6 ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo da 80 a 200 euro a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi ammontano a:

  1. euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Resta fermo il costo di 30,46 euro per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all’importo del contributo.

I casi di esclusione dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all’art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia figli minori al seguito dei familiari;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale;

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità; cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI SI RINVIA AL SITO DELLA POLIZIA DI STATO - SEZIONE STRANIERI.

 


05/01/2020
(modificato il 30/01/2024)

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