A seguito della chiusura dell’Ufficio Immigrazione per emergenza Covid-19, a far data dal 9 marzo 2020 e dello slittamento, previsto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, degli appuntamenti fissati presso l’Ufficio Immigrazione per il deposito delle istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, gli appuntamenti calendarizzati tra il 9 marzo e il 15 giugno sono stati rinviati.
Tra le misure adottate, a seguito dell’emergenza, la legge 24 aprile 2020 n. 27 ha previsto che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità fino al 31 agosto 2020. Inoltre, la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2020.
Si ricorda che lo straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, in particolare può svolgere attività lavorativa, procedere all’iscrizione anagrafica, nonché all’iscrizione al SSN.
In merito all’iscrizione anagrafica, la circolare ministeriale del 2007 n.43 prevede che l’iscrizione anagrafica è possibile anche senza permesso di soggiorno “…Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico”.