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Novità in materia di validità dei permessi di soggiorno

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permesso di soggiorno

La legge 24 aprile 2020 n. 27 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, introducendo importanti novità relative alle validità di permessi di soggiorno.

L’articolo 103  al comma 2-quater  dispone che i permessi di  soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi terzi conservano la loro validità  fino  al  31  agosto  2020, (da intendersi riferito ai permessi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).

Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

  1. i termini per la conversione dei permessi di  soggiorno da studio a lavoro subordinato  e da  lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  2. le autorizzazioni al soggiorno di  cui  all'articolo  5, comma 7, del T.U.I. (dichiarazioni di soggiorno rilasciate agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di altro Stato membro dell’Unione Europea);
  3. i documenti  di  viaggio  di  cui  all'articolo 24  del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (documenti di viaggio per titolari di protezione internazionale);
  4. la  validità  dei  nulla  osta  rilasciati  per  lavoro stagionale,  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 24   del   T.U.I.;
  5. la  validità  dei  nulla  osta   rilasciati   per   il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e  29-bis  del T.U.I.;
  6. la validità dei nulla osta rilasciati per  lavoro per casi particolari di cui agli articoli  27  e  seguenti  del  decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra cui  ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

 Il nuovo comma 2-quinquies estende le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), 24 (lavoro stagionale),  26 (lavoro autonomo), 30 (motivi familiari), 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio) e 39-bis.1 (ricerca lavoro) del T.U.I. Il  presente  comma  si  applica  anche   alle   richieste di conversione.

Inoltre, l’art. 78 al comma. 3-sexies prevede che la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.


16/05/2020
(modificato il 28/01/2021)

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