La legge 24 aprile 2020 n. 27 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, introducendo importanti novità relative alle validità di permessi di soggiorno.
L’articolo 103 al comma 2-quater dispone che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020, (da intendersi riferito ai permessi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).
Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del T.U.I. (dichiarazioni di soggiorno rilasciate agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di altro Stato membro dell’Unione Europea);
- i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (documenti di viaggio per titolari di protezione internazionale);
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del T.U.I.;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del T.U.I.;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Il nuovo comma 2-quinquies estende le disposizioni di cui al comma 2-quater anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo), 30 (motivi familiari), 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio) e 39-bis.1 (ricerca lavoro) del T.U.I. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.
Inoltre, l’art. 78 al comma. 3-sexies prevede che la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.