Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento tramite l’Agenda online occorre connettersi al seguente indirizzo: www.passaportonline.poliziadistato.it,accedendo con SPID o C.I.E..
Il servizio di prenotazione online è utilizzabile ogni giorno a qualsiasi ora.
Qualora sia necessario ottenere il passaporto nei prossimi 30 GIORNI e non ci fossero date che soddisfino l’esigenza negli appuntamenti ordinari, è possibile prenotarne uno nella sezione “prioritari”. Questa procedura è riservata ai soli residenti della Provincia di Bergamo e l’urgenza di ottenere il passaporto entro 30 giorni, dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza pena la mancata accettazione della stessa. Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle ore 08:00.
Con un appuntamento prenotato, in una data successiva o prossima alla partenza, sarà comunque possibile presentarsi direttamente, 4/5 giorni prima della partenza, negli orari di apertura mattutina presso l’Ufficio Passaporti, muniti di tutta la documentazione necessaria per avanzare la richiesta.
IL PASSAPORTO VERRA’ CONSEGNATO PER TEMPO
Ulteriori informazioni e documentazione necessaria reperibile https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio
Tutte le informazioni utili al rilascio del passaporto, inclusi i relativi moduli da adottare per la richiesta, sono consultabili sul sito: www.poliziadistato.it, in particolare cliccando alla voce “Passaporti”.
L’Ufficio Passaporti della Questura di Bergamo sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.00;
- lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Coloro che risiedono in uno dei 38 comuni del Commissariato P.S. di Treviglio (vedasi elenco al link Info dell’Agenda Passaporti) e hanno urgenza, potranno presentarsi direttamente presso l'Ufficio Passaporti del Commissariato P.S. di Treviglio, dal Lunedì al Venerdì, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, muniti di documentazione attestante l'urgenza in lingua italiana, almeno 20 giorni prima rispetto alla data di partenza. Le urgenze verranno accolte nella mattianta di presentazione dopo l'attività ordinaria dello sportello.
Al solo scopo di consentire una più rapida ed agevole consultazione, si riepilogano di seguito le informazioni essenziali relative ai documenti necessari per il rilascio del passaporto.
Passaporto ordinario per richiedente maggiorenne
La richiesta va effettuata esclusivamente tramite l’apposito modulo per maggiorenni, corredato dai seguenti documenti:
- un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o altro documento equipollente munito di fotografia del titolare allo scopo di accertare la sua identità personale ed il possesso della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 16 della legge 1185/67; copia di tale documento deve anche essere fornito all’atto della presentazione dell’istanza);
- due foto formato tessera, identiche e recenti che rispettino le condizioni ICAO previste per il rilascio del passaporto elettronico;
- contributo amministrativo di euro 73.50 per passaporto (da acquistare sotto forma di contrassegno telematico in una rivendita di valori bollati);
- attestazione di avvenuto versamento di euro 42.50 sul conto corrente nr. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con la causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico" (si consiglia di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali).
In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia. A chi desidera riavere indietro il vecchio passaporto scaduto suggeriamo di farne istanza al momento della presentazione della richiesta del nuovo passaporto (il vecchio passaporto sarà “annullato” e restituito).
I passaporti vanno richiesti presso la Questura della provincia di residenza. In caso di richiesta in provincia diversa da quella di residenza, si dovrà specificare il motivo e si si rammenta che, in questo caso, sarà necessario attendere un’apposita autorizzazione al rilascio da parte della Questura di residenza (e questo, ovviamente, può influire sui tempi del rilascio).
Passaporto per minori
Per il rilascio del passaporto a minori si dovrà utilizzare l'apposito modulo per minorenni contenente le generalità del minore e le firme dei genitori per l'assenso. La documentazione da allegare è uguale a quella per il rilascio del passaporto per i maggiorenni e analogamente vanno rispettate tutte le condizioni previste in caso di mancata presenza di uno dei due coniugi all’atto della presentazione dell’istanza. (n.b. Atto di assenso per passaporto figlio minore è scaricabile nella sezione documenti in alto a detra).
Nell'ipotesi che uno dei genitori sia irreperibile o rifiuti di prestare l'assenso sarà sempre necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Si rammenta che l'affido esclusivo ad uno dei genitori non fa decadere l'esercizio della potestà genitoriale dell'altro genitore per cui è necessario acquisire il nulla osta del Giudice Tutelare.
Fino al compimento del 12° anno di età non è richiesta l'acquisizione delle impronte digitali, pertanto la pratica di rilascio può essere autenticata, sia nelle firme che nella fotografia, anche in Comune e pervenire all'Ufficio senza la presenza del richiedente e dei suoi genitori. Invece, se il minore ha compiuto il 12° anno di età, dovrà necessariamente essere presente per l'acquisizione delle impronte digitali e della firma.
In aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R e PEC (con o senza firma digitale).
Dal 26 giugno 2023, per facilitare la presentazione dell'istanza, si consiglia di inserire i dati necessari - mediante appuntamento - tramite la sezione dell'agenza passaporti online riservata "MINORI ANNI 12".
Il personale dell’Ufficio Passaporti, tuttavia, si riserva il diritto di eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la potestà genitoriale.
Espatrio dei minori degli anni 14 e dichiarazione di accompagno
Il minore degli anni 14 per viaggiare all'estero deve essere accompagnato dai genitori o da altro accompagnatore da loro autorizzato.
Se il minore di età inferiore a 14 anni viaggia senza essere accompagnato da almeno uno dei genitori, quest’ultimi, o chi esercita la responsabilità tutoria, se intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (ad esempio, compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la “dichiarazione di accompagnamento”.
Poiché la legge 1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani di anni 14 e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Tale richiesta si compila online sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it alla voce “Dichiarazione accompagno”, come di seguito indicato.
- SELEZIONARE l’Ufficio (Questura o Commissariato), inserire i dati dei genitori o tutore, del minore e degli accompagnatori;
- INDICARE lo STATO DI DESTINAZIONE (nel caso di viaggi che prevedano l’attraversamento di più STATI e/o semplici scali, dovranno essere indicati TUTTI gli STATI valicati) utilizzando l’apposito menù a tendina; specificare il tipo fi stampa: “Attestazione riportante i dati sopra riportati” OPPURE “Menzione dell’accompagnatore sul passaporto” (sarà cura dell’Ufficio valutare l’opportunità di iscrivere l’accompagnatore sul passaporto, in considerazione della validità temporale riferita al singolo viaggio), o rilasciare la sola attestazione.
- SALVARE.
Al richiedente perverrà una mail con il modulo precedente compilato on-line da stampare e firmare.
Quando in cui il foglio di attestazione è pronto, al richiedente giungerà una seconda mail con le istruzioni per il ritiro.
Gli esercenti la potestà genitoriale dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione d'accompagnamento alla presenza del funzionario addetto dell’ufficio Passaporti utilizzando l’apposito modulo. La dichiarazione può essere anche presentata già sottoscritta, ma in tal caso è necessario allegare una copia di un documento di identità, in corso di validità, firmato dal titolare (ai fini del confronto delle firme). Viceversa, la firma del genitore o del tutore che siano cittadini di un paese non aderente all'Unione Europea deve essere autenticata davanti ad un pubblico ufficiale.
In aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R e PEC (con o senza firma digitale).
Il personale dell’Ufficio Passaporti, tuttavia, si riserva il diritto di eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la potestà genitoriale.
La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e ritorno) fuori dall'Italia del minore di 14 anni, cittadino italiano, non accompagnato dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoria. Pertanto, è necessario rinnovare la dichiarazione di accompagnamento ogni qualvolta il minore di anni 14 oltrepassi i confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del paese di residenza). Il termine massimo di validità della dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro, è di 6 mesi. La validità della dichiarazione non può comunque superare la data della scadenza del documento di espatrio del minore (passaporto/carta d'identità). Nel caso di viaggi che prevedano l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria valutare, sulla base delle modalità del viaggio stesso, se indicare il paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.