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DASPO di due anni per due tifosi del Benevento

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Nella giornata di lunedì 14 novembre c,a, a seguito di indagini esperite dalla Polizia Scientifica, la Divisione Anticrimine della Questura, diretta dal Primo Dirigente Giuseppe De Paola, ha eseguito un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di anni 8, disposto dal Questore della provincia di Benevento, a carico di un giovane del capoluogo. Il predetto, nel corso dell’incontro di calcio “Benevento – Bari”, valevole per il campionato di serie BKT, disputato presso lo stadio Ciro Vigorito il 5 novembre u.s., facendosi scudo degli striscioni apposti sulla ringhiera della curva sud, accendeva e lanciava un petardo che deflagrava nella zona sottostante a quella da lui occupata, creando un concreto pericolo per l’incolumità degli spettatori che assistevano alla gara. L’azione è stata documentata dal sistema di videosorveglianza in funzione presso lo stadio e le successive indagini hanno consentito di risalire all’identità dell’autore. Il destinatario del DASPO, noto alle forze dell’ordine per disordini verificatisi in occasione di eventi sportivi nel 2016, era già stato interessato, in passato, da un provvedimento analogo.
Analogamente, nella giornata di martedì 15, lo stesso personale della Divisione Anticrimine ha notificato un ulteriore DASPO, sempre della durata di anni 8, ad un secondo tifoso beneventano che, sempre nel corso dell’incontro di calcio Benevento – Bari, aveva acceso un artifizio pirotecnico, lanciandolo nel campo di gioco e determinando la caduta di scintille infuocate su alcuni tifosi presenti nel medesimo settore (curva sud).
Anche in questo caso il destinatario del provvedimento risultava già essere stato interessato, nel 2016, da un analogo provvedimento di DASPO; nel 2019, invece, il predetto era stato raggiunto da una sanzione amministrativa per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.
È opportuno evidenziare che la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, prevista dalla legge 401/1989, è valida sull’intero territorio nazionale, interessa anche le zone limitrofe agli impianti sportivi interessati da competizioni ed è finalizzato a preservare l’ordine e la sicurezza pubblica da condotte pericolose, violente, di minaccia o di intimidazione.
L’inosservanza della misura di prevenzione adottata prevede l’arresto in flagranza, la pena della reclusione da 1 a 3 anni e la multa da euro 10.000 a euro 40.000.

 


17/11/2022

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