Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, tutti i detentori di armi hanno l’obbligo di presentare ogni cinque anni, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri presso il quale hanno denunciato le armi detenute, certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7 del TULPS attestante l’idoneità psicofisica alla detenzione.
Sono esenti da tale obbligo:
i detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità;
i collezionisti di armi antiche;
i soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza.
Detto certificato deve essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che il soggetto non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
In caso di inottemperanza alle descritte disposizioni, il detentore verrà formalmente diffidato a presentare il certificato nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali, verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Premesso quanto sopra, gli interessati sono invitati a presentare con estrema sollecitudine la prescritta certificazione medica, unitamente alla copia dell’ultima denuncia delle armi in loro possesso e copia di un documento di riconoscimento, rivolgendosi all’ufficio competente per territorio.