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MODIFICA DELLE NORME PER IL RILASCIO DI PASSAPORTI E CARTE D'IDENTITA' VALIDE PER L'ESPATRIO A FAVORE DI GENITORI DI FIGLI MINORI

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Passaporti

La legge 10 agosto 2023, n. 103, nel convertire in legge il decreto-legge n. 69/2023, ha consolidato le novità introdotte agli articoli 3 e 3 bis della legge 21.11.1967 n. 1185 apportando, peraltro, alcune modificazioni.

Come è stato già comunicato, ai fini del rilascio del passaporto a favore di genitori con figli minori, è stata esclusa la necessità di ottenere l'assenso all'espatrio da parte dell'altro genitore ovvero del giudice tutelare, vietando l'ottenimento del documento esclusivamente a coloro "...nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis". (art. 3 lettera b)

L'introdotto art. 3bis - nel conferire al giudice la facoltà di inibire il rilascio del passaporto, per un periodo non superiore ai due anni, al genitore avente prole minore, quando vi sia concreto e attuale pericolo che, a causa del trasferimento all'estero, questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli - sancisce, secondo le modifiche introdotte in sede di conversione che "copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2

Viene inoltre chiarito che, nel caso in cui il genitore destinatario del provvedimento o il minore siano residenti all'estero, il provvedimento deve essere trasmesso alla rappresentanza diplomatica o consolare e alla Questura competente per il comune di ultima residenza in Italia o di iscrizione AIRE.

Con le nuove disposizioni di legge si rende noto ai cittadini con figli minori che l'eventuale revoca del consenso fornito ante riforma, ovvero il sopraggiungere di quegli elementi di concreto e attuale pericolo previsti dalla norma a sostegno del provvedimento inibitorio dovranno, necessariamente, essere rappresentati all'Autorità giudiziaria e non più all'Ufficio di Polizia.

Si coglie l'occasione per ribadire che il provvedimento inibitorio confluisce nel novero delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (art.3, comma primo, lettera b) della legge n. 1 185/67).

In quanto tale, la dichiarazione, presente nel modello 308, relativa all'insussistenza di cause ostative al rilascio del documento di espatrio, dovrà necessariamente riguardare anche il provvedimento introdotto dalle recenti disposizioni.


20/09/2023
(modificato il 11/01/2024)

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