Obbligo di comunicazione all'Autorità di P.S. entro 48 ore
Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta". Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso. Per lo straniero ospitato nel comune di Belluno, la comunicazione va presentata all'Ufficio Immigrazione o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Belluno (URP); per lo straniero ospitato nel comune di Cortina d'Ampezzo, va presentata presso quel Commissariato di Pubblica Sicurezza; per tutti gli altri casi la comunicazione va presentata al Comune. In alto a destra è possibile scaricare il modulo in formato pdf.