Il 29 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020, che dà attuazione all’art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di “emersione di rapporto di lavoro”.
Vengono così indicati i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro e delle domande di permesso di soggiorno temporaneo.
- Le istanze dei datori di lavoro di cui all’art. 1 del decreto in oggetto (concernenti la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale) dovranno essere presentate allo Sportello unico per l’immigrazione esclusivamente con modalità telematiche, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
- Le istanze dei datori di lavoro di cui all’art. 2 (concernenti la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’UE) dovranno essere presentate all’INPS, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sempre con modalità telematiche, all’indirizzo https://inps.it
- Le istanze di permesso di soggiorno temporaneo riguardanti i cittadini stranieri di cui all’art. 3 dovranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici Postali dedicati (sportello amico) e non direttamente presso gli uffici della Questura.
Per maggiori dettagli e informazioni in ordine ai requisiti e alle procedure di presentazione delle suddette istanze è possibile consultare il sito internet del Ministero dell’Interno al seguente link: https://interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-pubblicato-decreto-interministeriale