In data 9 giugno 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 5 maggio 2017, con il quale è stato stabilito l’obbligo di integrare il pagamento di euro 30,46 (previsto per tutti coloro che, anche minori, richiedono il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno elettronico ed imputabile ai costi necessari per stampare il permesso) con un contributo di:
- Euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore a un anno;
- Euro 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore a 2 anni;
- Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti permesso di soggiorno ex art. 27 comma 1 lett a); art. 27 quinques comma 1 lett a) e b); e art. 27 sexies comma 2 d. lgs. 286/98.
Sono esentati dal pagamento di tale integrazione i cittadini stranieri:
- di età inferiore ad anni 18;
- presenti sul territorio nazionale ex art. 29 comma 1 lett. b) d. lgs. 286/98;
- che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
- richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari;
- che richiedono l’aggiornamento, la conversione o il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.
In base alla circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il contributo deve essere pagato anche per le istanze presentate in data anteriore al 9 giugno che siano:
- in fase di istruttoria;
- state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico;
- in attesa della mera consegna allo straniero.