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Certificato medico per detentori di armi

Come noto il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", in vigore dal 5 novembre 2013, aveva previsto, all'art. 6, comma 2, nei confronti dei meri "detentori" di armi, l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all'acquisto/detenzione di armi, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità), entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015. Avendo questo Ufficio verificato la scarsa ottemperanza da parte degli interessati a tale obbligo di legge, sono stati sensibilizzati tutti i Sindaci dei comuni della Provincia, le Associazioni Venatorie e le Armerie a voler dare nuovamente massima pubblicità ai cittadini, agli associati ed all'utenza tutta sulla necessità di ottemperare all'obbligo di legge.
21/01/2016

28/03/2024 17:55:47