dal 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Dal 30 gennaio 2012 è in vigore il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno, del 6 ottobre 2011 volto a dare
attuazione al disposto dell'art. 5, comma 2 ter. del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche, concernente il contributo economico che
gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel citato decreto vengono stabiliti gli importi dovuti dallo straniero, la cui entità varia in relazione alla durata dell'autorizzazione al
soggiorno, come di seguito riportato:
a) - euro 80 per il permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno;
b) - euro 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
c) - euro 200 per il rilascio del permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno
ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di
attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione).
Sono esclusi dal versamento del contributo, ai sensi dell'art. 3, le sottonotate categorie di stranieri:
a) stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento
familiare;
c) stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e lo accompagnatori;
d) stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari;
e) stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Vale sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il contributo in parola si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello
straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all'accettazione delle istanze presso gli
uffici postali e dell'imposta di bollo, che non subiscono variazioni.
Per quanto attiene alle modalità relative al versamento, il decreto in oggetto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di
soggiorno elettronico devono essere versati in un'unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno
elettronico", indispensabile presso tutti gli uffici postali.
Il versamento in parola costituisce, unicamente agli altri previsti dalla normativa vigente, requisito da verificare nell'ambito
dell'attività istruttoria dell'Ufficio Immigrazione.