Questura di Ascoli Piceno

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Emergenza Covid-19: RIAPERTURA UFFICIO IMMIGRAZIONE AL 15 GIUGNO 2020

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UFFICIO IMMIGRAZIONE

PROCEDURE DA SEGUIRE PER ACCESSO DEGLI UTENTI.

L’Ufficio Immigrazione riprenderà la graduale attività dal 15.06.2020 e l’accesso sarà regolato per quanto riguarda le istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno dal sistema di prenotazione delle Poste Italiane S.P.A.; per quel che concerne tutto il resto dell’attività verrà disciplinato da un sistema di prenotazioni cui è possibile accedere tramite contatto con l’Ufficio U.R.P. al seguente nr. 0736355703 oppure alla seguente email “urp.quest.ap@pecps.poliziadistato.it

Come noto, sulla  Gazzetta  Ufficiale   Serie  Generale  n.   110  del  29  aprile  2020  - Suppl. Ordinaria  n.  16, è stata pubblicata la Legge  24 aprile  2020 n. 27, entrata in  vigore  il  30 aprile  2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreta legge 17 marzo 2020 n. 18.

In particolare, per gli aspetti relativi alla materia dei permessi di soggiorno, la legge in esame ha previsto la modificazione:

  • dell'art.78 del decreto legge n. 18/2020, con l'inserimento del comma 3-sexies, che proroga la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sino al 31 dicembre 2020;
  • dell'art. 103, comma 2, del decreta legge n. 18/2020, stabilendo che:""....Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, e atti amministrativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di mi all'art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità peri novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione della stato di emergenza . ....""

Inoltre, con l'introduzione del comma 2-quater è stato disposto che:  ""I permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi conservano la loro validità fino  al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

  • Le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art.5 comma 7 del testo unico di cui al D.286/98;
  • I documenti di viaggio di cui all’art.24 del DL.vo 251/2007;
  • La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale di al comma 2 dell’art. 24 Dl.vo 286/98;
  • La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29 bis del Dl.vo 286/98;
  • La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari di cui agli art. 27 e seguenti Dl.vo 286/98, tra cui ricerca, blue-card, trasferimenti intra-societari.

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo in ordine alla portata delle disposizioni contenute nel richiamato comma 2-quater del novellato art. 103, anche in relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti, si  ritiene  che  nel  novero  dei  permessi  di  soggiorno la  cui  validità è prorogata fino al 31 agosto 2020, debbano essere ricompresi unicamente i titoli di soggiorno in scadenza tra il  31 gennaio e il  31 luglio 2020.

Gli Utenti saranno tenuti al generale rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, ed in particolare:

  • Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;

  • Uso di dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti);

  • Utilizzo di disinfettante per le mani tramite dispenser collocati all’ingresso della sala;

  • Permanenza all’interno degli uffici per il tempo strettamente necessario all’espletamento della pratica.

 


22/05/2020

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