Questura di Ascoli Piceno

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La Polizia di Stato nella persona del Questore, ha emesso un nuovo provvedimento di DASPO Urbano.

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Il provvedimento è stato emesso su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno

La misura di prevenzione, emanata su informativa della Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno (AP), si riferisce ad un arresto in flagranza di reato eseguito dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di S. Benedetto Tr. a carico di un noto pluripregiudicato residente a Grottammare per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di un’autovettura. In particolare, l’11 luglio u.s. durante l’attuale stagione balneare a margine della c.d. “movida” nella zona marina, veniva colto in flagranza di reato mentre cedeva circa 120 grammi di stupefacente tipo “cocaina” nei pressi di un esercizio pubblico sito al confine tra i comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Per il pregiudicato, oltre alle conseguenze penali della condotta, è scattato il c.d.  “Daspo Urbano”. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Ascoli Piceno e sarà valevole per 14 mesi.

Nel periodo di valenza del citato provvedimento, il pregiudicato non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati dei Comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto dalle ore 14:00 alle ore 07:00 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Inoltre in considerazione dei precedenti penali a suo carico, lo stesso è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione dell’avviso orale con prescrizioni.

Come noto, Il Daspo Urbano (D.A.C.Ur.) è stato introdotto dall’art. 13-bis commi 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con mod. in  L. 18 aprile 2017 n. 48, modificato dall’art. 11 del D. L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020 n.173,  ed è una misura di prevenzione: “Nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.


09/08/2023

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