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Armi: occorre un nuovo certificato medico se sono trascorsi più di sei anni dall’ultimo presentato o sarà illegittima la detenzione

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Il Decreto legislativo 121 del 29 settembre 2013 ha introdotto importanti novità in materia di detenzione delle armi...

Il Decreto legislativo 121 del 29 settembre 2013 ha introdotto importanti novità in materia di detenzione delle armi prescrivendo che i detentori di quest'ultime devono munirsi di una nuova certificazione medica qualora siano trascorsi sei anni dall'ultima presentata.


Per il calcolo dei 6 anni fa fede la data dell'ultimo certificato medico prodotto per un' autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d'armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.


La certificazione medica aggiornata, comprovante l'idoneità psico-fisica prevista dall'art. 37, comma 7, del T.U.L.P.S., è rilasciata in bollo dall'U.S.L. o dagli Uffici medico-legali sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia e dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all'Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi entro il 4 maggio 2015.


Il legislatore ha concesso 18 mesi, a partire dal 5 novembre 2013, per ottemperare alle direttive. Di conseguenza a partire dal 5 maggio 2015, saranno avviate le procedure di rito per vietare la detenzione delle armi possedute nei confronti degli inadempienti.


04/02/2015
(modificato il 16/06/2016)

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