Questura di Arezzo

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Fotografi

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Comunicazione per inizio attività arti fotografiche - Rif. norme: Dlgs 112/1998, art. 164, comma1, lettera f

Per intraprendere l'attività di fotografo è necessario comunicare tempestivamente al Questore l'inizio dell'attività. Si tratta di una semplice comunicazione (non ha la forma di una D.I.A.- Dichiarazione di Inizio Attività) da presentare all’Ufficio Licenze della Questura negli orari di apertura al pubblico o da inoltrare per PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo dipps107.00N0@pecps.poliziadistato.it  La comunicazione è personale pertanto deve essere sottoscritta dal titolare dell’attività o, se si tratta di una società, dal suo legale rappresentante.

Modulo "comunicazione per inizio attività arti fotografiche"

Testo del comma 1, lettera f, Dlgs 112/1998:

(...)
Art. 164. Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità' di pubblica sicurezza; c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati. e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche; f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

(...)

In caso di trasferimento della sede dell’attività, presentare una nuova "comunicazione per inizio attività arti fotografiche"

N.B.: Se oltre all’attività di fotografo si intende esercitare, a scopo di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di concessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette, o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento V. anche: Comunicazione preventiva per lo svolgimento di attività concernenti prodotti audiovisivi

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08/09/2021
(modificato il 27/10/2023)

16/04/2024 13:46:28