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Il soggiorno in Italia di breve durata

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Soggiorni brevi per missione / gara sportiva / visita / affari / turismo / ricerca scientifica / studio

La legge 28 maggio 2007 n. 68 ha stabilito che per i soggiorni di breve durata non superiori a tre mesi per motivi di missione* - gara sportiva* -  visita – affari – turismo - ricerca scientifica* - studio** non è richiesto il permesso di soggiorno.

Il periodo di soggiorno consentito è quello indicato nel visto d'ingresso, se previsto (V. sezione Servizi consolari e visti nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Quando il visto non è richiesto, in ogni caso il soggiorno non può superare i 90 giorni complessivi a semestre nell’intera area Schengen.

Lo straniero proveniente da paesi non aderenti all'area Schengen dovrà dichiarare la sua presenza, al momento dell'ingresso, all'autorità di frontiera italiana. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della Polizia di frontiera italiana, del timbro uniforme Schengen sul passaporto.
Per il calcolo dei giorni di permanenza consentiti si fa riferimento alla data del suddetto timbro.

Lo straniero proveniente da altro Paese dell’area Schengen e già in possesso del timbro uniforme Schengen sul passaporto apposto dalla Polizia di frontiera del Paese di primo scalo, all’ingresso in Italia, entro otto giorni, dovrà rendere la “dichiarazione di presenza”, al Questore della provincia in cui si trova. Tale dichiarazione non è necessaria se ha preso alloggio in una struttura alberghiera.
Per il calcolo dei giorni di permanenza consentiti si fa riferimento alla data del timbro Schengen apposto dal Paese di primo scalo.

Si informa che quando lo straniero è ospite di privati, questi ultimi sono sempre tenuti a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. V.: Ospitalità a cittadini extracomunitari, adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono l'alloggio.

 

* L'art. 11 del  Decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019  (Legge di conversione n. 77 del  8 agosto 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri stabilita dalla legge n. 68/2007  introducendole le ulteriori tipologie per missione, gara sportiva e ricerca scientifica.

**Il permesso di soggiorno per studio non è richiesto se il periodo di permanenza in Italia è inferiore o pari a 90 giorni. Per periodi superiori occorre presentare richiesta di permesso di soggiorno, in conformità al visto ottenuto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

 

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Altre risorse:

Servizi consolari e visti (sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

Ospitalità/cessione di immobili a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono l’alloggio
Hospitality for non-EU nationals – requirements for private citizens who, in any capacity, provide accommodation

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16/06/2017
(modificato il 12/01/2023)

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