Questura di Arezzo

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Circoli privati ed enti collettivi - somministrazione di bevande alcoliche. Comunicazione al Questore.

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La Legge n. 131 del 7 agosto 2012 di conversione del Decreto Legge n. 79 / 2012, ha riformulato l’art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Il nuovo comma 2 dell'art. 86 del TULPS ha stabilito che, per l’attività di somministrazione di bevande alcoliche all’interno di enti collettivi e circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci, deve essere presentata una comunicazione al Questore.

All’avvio dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati ed enti collettivi, il presidente o legale rappresentante, potrà presentare detta comunicazione in Comune unitamente alla Scia; il Comune provvederà al successivo tempestivo inoltro in Questura, come indicato da circolare del Ministero dell’Interno del 14/12/2012 relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In alternativa, per i circoli privati e gli enti collettivi della Provincia di Arezzo, detta comunicazione può essere indirizzata direttamente alla Questura - Ufficio Licenze - anche tramite mail al seguente indirizzo di posta certificata: dipps107.00N0@pecps.poliziadistato.it

Trovano applicazione gli stessi poteri di controllo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività indicate al comma 1 del sopracitato art. 86 TULPS. -

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17/05/2017
(modificato il 20/03/2024)

18/07/2024 08:52:20