Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza(*).
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Per le ospitalità nell’ambito del Comune di Arezzo, può essere utilizzato il presente modulo da consegnare in doppia copia al Corpo di Guardia della Questura.
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) e per le locazioni e sublocazioni per periodi inferiori a 30 giorni la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web" (V.)
(*) E’ autorità locale di P.S.: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il Commissariato di PS, nei restanti Comuni della Provincia di Arezzo (ad eccezione pertanto di Arezzo, Montevarchi e Sansepolcro), il Comune.
Altre risorse
Il soggiorno in Italia per turismo / affari / studio di breve durata.
Visti d’ingresso (sito Ministero Affari Esteri Italiano)