Questura di Arezzo

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Cessioni di fabbricato

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La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza*, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191). E’ un onere e una responsabilità che cade su chi ha la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società).

L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

L'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - DPR n. 131 del 1986), assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.

Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva già previsto con la registrazione degli stessi analogo assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.

Qualora dovuta, per la comunicazione utilizzare l’apposito modulo e, per gli immobili situati nel Comune di Arezzo, la consegna dello stesso può essere effettuata a mano, presso il Corpo di Guardia della Questura, per posta tramite raccomandata A.R., o per PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo dipps107.00R0@pecps.poliziadistato.it

N.B. si ricorda che per le cessioni di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari rimane l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 indipendentemente dalla registrazione del contratto. 

Per le locazioni turistiche di durata inferiore a 30 gg. V. Servizio Alloggiati Web


* E’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza: nel Comune di Arezzo la Questura, nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro il locale Commissariato di P.S., nei restanti comuni della provincia i rispettivi Sindaci.

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Altre risorse

Ospitalità/cessione di immobili a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono l’alloggio
Hospitality for non-EU nationals – requirements for private citizens who, in any capacity, provide accommodation

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20/06/2016
(modificato il 20/03/2024)

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