Questura di Arezzo

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Infortuni sul lavoro

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Il Decreto Legislativo n. 151 del 2015 ha modificato le disposizioni  del DPR nr. 1124 del 30.06.1965 - Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con la nuova legge il datore di lavoro deve, entro due giorni dal ricevimento del certificato medico, dare notizia all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di ogni infortunio che comporti la morte o l’inabilità al lavoro superiore a trenta giorni e tale obbligo si intende assolto, da parte del datore di lavoro, con l’invio all’Istituto Assicuratore (INAIL) della denuncia di infortunio con modalità telematica.

In pratica, le comunicazioni da parte del datore di lavoro di infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (termine elevato dal sopracitato D.Lgs 151/2015) che precedentemente dovevano essere inviate sia all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza sia all’INAIL, dal 22 marzo 2016 dovranno essere trasmesse solamente all’INAIL per via telematica.

Sarà cura dell’INAIL mettere poi a disposizione delle competenti Autorità Locali di Pubblica Sicurezza le denunce pervenute.

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10/06/2016
(modificato il 13/07/2023)

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