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Cessione fabbricati

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Nuove regole per le cessioni di fabbricati

L'obbligo di effettuare la comunicazione all'Autorità di P.S. in caso di cessione della proprietà o godimento di immobili (c.d. cessione fabbricato) è stato recentemente ridefinito dall'art. 2 del D. L. 20 giugno 2012 n. 79, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 131 (concernente misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini). Viene ora confermato il principio che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti inerenti diritti su fabbricati o porzioni di essi (vendita, locazione, comodato, ecc.) assorbe l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, di cui alla L. 59 del 1978 (concernente norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati); l'obbligo rimane in via residuale in tutti i casi di atti non soggetti a registrazione e, quale sanzione per eventuali violazioni, rimane ferma la previsione di cui al 4° comma dell'art 12 D.L. 21 marzo 1978, n.59 (sanzione amministrativa di euro 206.58). L'assorbimento del predetto obbligo viene esteso, da ora, anche ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.
24/08/2012

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