Nello stadio comunale Giuliani di Torrette di Ancona si erano disputati i campionati di calcio della categoria promozione, con presenza di spettatori paganti, ma lo stadio era privo di licenze. I poliziotti della Squadra Amministrativa e di Sicurezza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno verificato, con l’ausilio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la totale assenza di licenza di agibilità nonché di pubblico spettacolo per l’impianto sportivo.
Difatti gli impianti sportivi che hanno una capienza superiore a 100 spettatori devono essere in possesso delle predette licenze per poter operare in sicurezza. Dal sopralluogo gli investigatori verificavano che nell’area interessata vi erano una serie di strutture in calcestruzzo ed altri manufatti. Inoltre veniva accertato che l’impianto sportivo era in uso sia alla società che gestisce una squadra di calcio locale, sia ad una società che gestisce un’altra squadra anconetana, per svolgere i campionati di calcio dilettantistici, dal 2021 al 2024, con presenza di pubblico. Entrambi i Dirigenti sportivi sono stati deferiti innanzi all’A.G. per aver organizzato eventi di pubblico spettacolo privi della licenza di agibilità, ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. Per quanto riguarda il sopralluogo congiunto si precisa che il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha rilevato una serie di gravi irregolarità in materia di sicurezza, impartendo delle prescrizioni urgenti al gestore dell’impianto, finalizzate alla mitigazione dei rischi, disponendo la chiusura delle valvole di intercettazione di metano di adduzione a tutte le caldaie, l’interdizione dell’accesso al pubblico alla gradinata in calcestruzzo, la disattivazione dell’impianto elettrico. Inoltre è stata disposta la presenza costante, ad impianto aperto, di un addetto antincendio e la immediata delle bombole gpl e la disattivazione dell’energia elettrica fino al ripristino degli estintori antincendio, che al momento avevano la revisione scaduta da 3 anni. Per tali violazioni dovrà rispondere il gestore dell’impianto sportivo. Gli interessati si sono comunque impegnati a regolarizzare nel più breve tempo possibile le rilevate irregolarità. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.