Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, tutti i detentori di armi hanno l’obbligo di presentare ogni cinque anni, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri presso cui hanno denunciato le armi detenute, certificazione medica di cui all’art. 35, comma 7, del TULPS attestante l’idoneità psicofisica alla detenzione.
Nella fase di prima applicazione della norma, è previsto che i detentori sono tenuti ad assolvere all’obbligo di presentazione del certificato entro il 13 settembre 2019.
Sono esenti da tale obbligo:
· i detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità;
· i collezionisti di armi antiche;
· i soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza.
Detto certificato deve essere rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico Militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, dal quale risulti che il soggetto non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
In caso di inottemperanza alle descritte disposizioni, il detentore verrà formalmente diffidato a presentare il certificato nei successivi 60 giorni, trascorsi i quali verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione da parte del Prefetto di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Vista l’imminenza del termine ultimo, 13 settembre 2019, gli interessati sono invitati a presentare con estrema sollecitudine la prescritta certificazione medica unitamente a copia dell’ultima denuncia delle armi in loro possesso e copia di un documento di riconoscimento.