Questura di Roma

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F.A.Q. Armi

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Cosa si intende per “armi proprie" ed “armi improprie”?

Nelle prime sono giuridicamente  ricomprese quelle da sparo (pistola, fucile, etc.) e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona, quali quelle da taglio o da punta (spada, pugnale, freccia, storditori elettrici e simili, bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Di queste è sempre vietato il porto in maniera assoluta, salve le autorizzazioni previste per legge che, invero,  contempla esclusivamente le licenze di porto di pistola, di fucile e bastone animato (raro).

Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano tutti gli strumenti che hanno specifiche  destinazioni d’uso (diverse dall’offesa), come ad esempio i tanti utensili da lavoro,  ma che, all’occorrenza, potrebbero essere usati per arrecare offesa alla persona e pertanto la legge ne vieta il porto senza giustificato motivo (es. mazze, i tubi, le catene, i bulloni, coltelli, cacciavite, ecc.


Come fare per acquistare un' arma  o delle munizioni  (in armeria, da un privato o  per riceverla in eredità)?

La normativa (art. 35  del TULPS) prevede   che le persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo di armi o munizioni consentite dalla legge e sono prive di un porto d’arma  (per pistola o fucile) in corso di validità, si muniscano del NULLA OSTA  ALL' ACQUISTO.


A chi bisogna presentare la richiesta di Nulla-Osta all’acquisto?

La richiesta di nulla osta all'acquisto di armi dovrà essere presentata:

  • Al Commissariato di P.S. competente per territorio in base alla residenza del richiedente (v. specifico link),

  • Alla Stazione dei Carabinieri di zona.


Qual è la documentazione occorrente?

All’ istanza (da compilare con modulo disponibile on-line) esente da bollo, su cui viene indicato anche il motivo dell’acquisto, va allegato:

- certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL o dagli Uffici medico-legali delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia.

- certificato del Tiro a Segno Nazionale  attestante  l’idoneità al maneggio delle armi oppure la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (il congedo militare o dalle forze di polizia non deve essere anteriore a 10 anni);

- nell'istanza l'interessato dovrà altresì attestare

  • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;

  • le generalità delle persone conviventi;

  • di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore.


Entro quanto tempo posso ottenere tale  nulla osta?

Il rilascio di tale autorizzazione è previsto entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria.

Che  validità ha tale nulla osta?

Tale n.o. consente entro 30 giorni dalla data di rilascio, oltre all'acquisto (o ricezione da privato o da eredità),  di effettuare il trasporto delle armi e delle munizioni ivi autorizzate,  fino alla propria abitazione.

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia una delle autorizzazioni al porto (difesa personale, caccia o tiro a volo).


Quali obblighi si hanno con l'acquisto di un'arma o di munizioni?

Le armi/munizioni acquistate dovranno comunque essere denunciate, entro 72 ore, all'ufficio di P.S. territorialmente competente in base al luogo di detenzione (Commissariato oppure  alla stazione Carabinieri competente per territorio).

Inoltre deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica la custodia delle armi e munizioni (art. 20 della legge 110/1975). Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.


Quante armi è possibile detenere

Con il nulla-osta all’acquisto, o con una delle licenze di porto d’armi (p.a. per difesa personale, p.a. per tiro a volo e p.a. per caccia) è possibile acquistare e detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, con la licenza di collezione, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.


Dove è possibile detenere le armi?

Non vi è alcuna normativa che impone di detenere le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi (domicilio) purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.


Che limiti vi sono in materia di  munizioni?

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;

  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.


Che differenza c’è tra detenzione, porto e trasporto di un’arma?

per detenzione si intende la disponibilità dell’arma nell’ambito della propria abitazione e pertinenze di essa (per cui fino alla recinzione, se una villa ma non negli spazi condominiali, se in appartamento).

per trasporto si intende lo spostamento da un luogo all'altro effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato (es. fucile o pistola in valigetta).

per porto di armi si intende il portare l’arma al di fuori della propria abitazione, avendone l’immediata disponibilità all’utilizzo (es. pistola in fondina, fucile in spalla).


Cosa bisogna fare per richiedere la licenza di porto di arma per difesa personale?

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario  avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata dal Prefetto, ma per i residenti a Roma e provincia la competenza, su delega prefettizia, è del Questore.

Il modulo per avanzare la richiesta deve essere presentato (in bollo) o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente in base al luogo della propria residenza o la stazione dei Carabinieri più vicina.


Che  scadenza ha la licenza di p.a. per difesa personale?

L'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale va rinnovata annualmente anche se il libretto (che è poi anche valido come documento d’identità) ha validità di 5 anni.


Qual è la documentazione occorrente?

Nell’istanza (da compilare con il modulo disponibile on-line), in particolare, andranno attestati:

- le motivazioni per le quali si ritiene di essere esposto a rischi tali da giustificare la concessione della chiesta licenza, allegando idonea documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi, per dimostrare il proprio volume di affari, circostanze legate alla propria attività considerata a rischio, quale gioielliere, benzinaio, medico che effettua guardie e visite notturne, avvocato, documentazione relativa allo svolgimento di attività che comporta maneggio di valori, ecc.);

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;

- le generalità delle persone conviventi;

- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure di aver presentato istanza di revoca di tale status;

- nonchè allegati:

- 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda);

- certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL o dagli Uffici medico-legali delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia.

- certificato del Tiro a Segno Nazionale  attestante  l’idoneità al maneggio delle armi oppure la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (il congedo militare o dalle forze di polizia non deve essere anteriore a 10 anni);

- n. 2 attestazioni di versamento (la ricevuta di versamento sul C/C 871012  intestato alla tesoreria provinciale dello Stato  di Roma, di Euro 1,27 per il costo del libretto che vale 5 anni e la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 115,00 sul C/C 8003 che va rinnovata ogni anno;

- 1 marca da bollo di Euro 16,00


Quali sono I termini  previsti per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale?

 120  giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria.


Quali attività sono autorizzato a compiere con la licenza di licenza di porto d’armi per difesa personale?

Con tale licenza si è autorizzati all’acquisto, alla detenzione ed al porto di armi corte per difesa personale e relative munizioni e, altresì, all’acquisto ed alla detenzione di altre armi comuni e relativo munizionamento. Il tutto ovviamente, nel limite numerico di cui al relativo paragrafo.


E con la licenza per tiro a volo?

La licenza di porto d'arma per uso tiro a volo, comunemente detta "per uso sportivo", autorizza il titolare all'acquisto e al trasporto (essenzialmente nel tragitto casa-poligono o altre attività strettamente connesse) delle armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro. Il titolare, inoltre, è autorizzato all'acquisto ed alla detenzione di armi e munizionamento comuni (nei limiti indicati nel paragrafo specifico).


A chi deve essere presentata la richiesta per ottenere la licenza di tiro a volo?

Il modulo per avanzare la richiesta deve essere presentato (in bollo) o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente in base al luogo della propria residenza o la stazione dei Carabinieri più vicina.


Qual è la documentazione occorrente per la licenza di tiro a volo?

Nell’istanza (da compilare con il modulo - in bollo -  disponibile on-line), in particolare, il richiedente dovrà attesatre:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;

- le generalità delle persone conviventi;

- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure di aver presentato istanza di revoca di tale status;

- nonchè allegare:

- 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda);

- certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL o dagli Uffici medico-legali delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia.

- certificato del Tiro a Segno Nazionale  attestante  l’idoneità al maneggio delle armi oppure la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (il congedo militare o dalle forze di polizia non deve essere anteriore a 10 anni);

- n. 1 attestazione di versamento (la ricevuta di versamento sul C/C 871012  intestato alla tesoreria provinciale dello Stato  di Roma, di Euro 1,27 per il costo del libretto che vale 6 anni);

- 1 marca da bollo di Euro 16,00.


Che  scadenza ha la licenza di p.a.per tiro a volo?

Il libretto e la licenza sono validi 6 anni dalla data di rilascio.


Quali sono I termini  previsti per il rilascio della licenza di porto d’armi per tiro a volo?

 90 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria.


A chi deve essere presentata la richiesta per ottenere la licenza di porto d’armi per uso caccia?

Il modulo per avanzare la richiesta deve essere presentato (in bollo) o presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza competente in base al luogo della propria residenza o la stazione dei Carabinieri più vicina.


Qual è la documentazione occorrente per ottenere la licenza di p.a. per uso caccia?

Nell’istanza in bollo (da compilare con il modulo disponibile on-line), in particolare, il richiedente dovrà attesatre:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;

- le generalità delle persone conviventi;

- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure di aver presentato istanza di revoca di tale status;

- nonchè allegare:

- 2 fotografie formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (è possibile effettuare l’autentica direttamente allo sportello al momento di presentazione della domanda);

-  certificazione attestante l’abilitazione venatoria;

- certificazione, in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL o dagli Uffici medico-legali delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia.

- certificato del Tiro a Segno Nazionale  attestante  l’idoneità al maneggio delle armi oppure la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia (il congedo militare o dalle forze di polizia non deve essere anteriore a 10 anni);

- 1 marca da bollo di Euro 16,00;

- n. 3 attestazioni di versamento (per il costo del libretto, per la concessione governativa e per l’esercizio venatorio e, precisamente:

  • la ricevuta di versamento sul C/C 871012  intestato alla tesoreria provinciale dello Stato  di Roma, di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni;

  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 173,16 sul C/C 8003;

  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale sul C/C 63101000 intestato alla Tesoreria regionale Lazio TCR dell’importo di Euro  32,65;


Quali attività sono autorizzato a compiere con la licenza di porto d’armi per uso di caccia?

La licenza di porto di fucile per uso di caccia autorizza al porto di un'arma lunga per l'espletamento dell’attività venatoria. Il titolare, inoltre, è autorizzato all'acquisto ed alla detenzione di armi e munizionamento comuni (nei limiti indicati nel paragrafo specifico) nonchè al trasporto di armi lunghe (e relativo munizionamento) nei poligoni di tiro,  ma solo nel caso si sia provveduto a pagare la tassa annuale di concessione governativa. Infatti una circolare del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2016 ha stabilito che la licenza di caccia, anche se come quella per tiro a volo ha validità di 6 anni, non permette l'acquisto e il trasporto di armi da fuoco e munizioni nel caso non si sia pagata la relativa tassa annuale di c.g.


Che  scadenza ha la licenza di p.a.per uso caccia?

Il libretto e la licenza sono validi 6 anni dalla data di rilascio.


Quali sono I termini  previsti per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia?

 90 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata dai documenti richiesti, salvo particolari problematiche rilevate in corso di istruttoria.


26/06/2018

29/03/2024 12:00:21